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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 13
1. L’indirizzario è costituito dall’elenco degli operatori economici che si sono registrati nel sistema telematico e consente di semplificare le modalità di presentazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara svolte tramite il sistema telematico START per l’affidamento di forniture, servizi e lavori.
2. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni, promuove la realizzazione nel sistema START di un indirizzario unico regionale attraverso la definizione unitaria delle categorie merceologiche.
3. Agli operatori economici registrati nel sistema, che hanno indicato le categorie merceologiche di proprio interesse, il sistema telematico invia una segnalazione in occasione dell’avvio di nuove procedure, mediante bando o avviso, per le medesime categorie.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.