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Regolamento 24 dicembre 2009, n. 79/R

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 1
- Ambito di applicazione (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007 )
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 47 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), nonché la costituzione ed il funzionamento, in attuazione dell’articolo 66, comma 1, lett. e), della medesima normativa, del mercato elettronico della Toscana.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) relativamente al Titolo I Capo I e al Titolo II Capo II a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 , fatta eccezione per la disposizione dell’articolo 18, comma 2;
b) relativamente alle disposizioni di cui al Titolo II Capo I a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 che utilizzano il sistema telematico di cui all’articolo 5.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 16/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.