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Regolamento 25 novembre 2009, n. 72/R

Modifiche al DPGR 25 febbraio 2004 n. 14/R concernente il Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 2 dicembre 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera e);


Visto il DPGR 25 febbraio 2004 n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 6 novembre 2008;


Visto il parere della direzione generale della presidenza di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale n. 1 del 18 maggio 2009;


Vista la propria preliminare deliberazione 28 settembre 2009, n. 840;


Visto il parere della VI commissione consiliare – Territorio ed ambiente, espresso nella seduta del 15 ottobre 2009;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 30 ottobre 2009;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2009, n. 1063;


Considerato quanto segue


1. L’allegato A, all’interno dell’allegato 7 del DPGR 25 febbraio 2004 n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche) attribuisce ai rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione il codice CER 18.01.03* che identifica rifiuti sanitari che devono essere raccolti e smaltiti con particolari precauzioni in quanto pericolosi;


2. L’attribuzione di tale codice CER non risulta coerente con la normativa nazionale di riferimento, che qualifica quali rifiuti urbani quelli provenienti da esumazioni ed estumulazioni (Sito esternoarticolo 184, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente Norme in materia ambientale), i quali pertanto vengono smaltiti ovvero recuperati in impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani, pur nel rispetto di particolari procedure per la raccolta ed il trasporto (Sito esternoarticolo 12 del DPR 15 luglio 2003 n. 254 concernente Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’Sito esternoarticolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 );


3. L’assimilazione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ai rifiuti sanitari pericolosi, oltre a non essere coerente con quanto previsto dalla normativa sopra citata, non risulta neppure giustificata da esigenze di maggior tutela per la salute umana e l’ambiente, posto che tali rifiuti non presentano caratteristiche di pericolosità tali da rendere opportuno un trattamento diverso da quello previsto dal Sito esternoDPR 154/2003 , che già risulta ampiamente cautelativo;


4. Oltre alle considerazioni sopra esposte, l’attribuzione del codice CER 20.03.99, suggerito anche dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in un parere tecnico espresso in data 28 agosto 2009, che identifica una particolare tipologia di rifiuti urbani, semplifica le procedure di smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni rispetto a quelle attualmente seguite, assicurando una maggior economicità ed efficienza dell’intero servizio di gestione dei rifiuti, e al contempo garantendo comunque adeguati livelli di sicurezza per l’ambiente e la salute umana.


5. Di accogliere il parere della VI commissione consiliare – Territorio ed ambiente in merito alla raccomandazione di modificare il codice CER alla luce del parere trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 28 agosto 2009;


6. Di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali



Si approva il presente regolamento


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 25 febbraio 2004, n. 14/R

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.