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Regolamento 7 ottobre 2009, n. 55/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 12
- Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettera b) l.r. 53/2008)
1. I CSI devono essere dotati di una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare, in via complementare rispetto all’offerta dei servizi già erogati dalle associazioni a livello provinciale, l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:
a) qualificazione del sistema imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione delle imprese;
b) trasferimento tecnologico a favore delle imprese, tra imprese e/o dal sistema universitario e della conoscenza in genere per l’innovazione tecnologica ed organizzativa;
c) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;
d) consulenza in materia di bandi e progetti europei;
e) marketing;
f) sicurezza e tutela dei fruitori;
g) tutela dell'ambiente;
h) igiene e sicurezza sul lavoro;
i) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese;
j) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
k) interventi finalizzati a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.
2. I CSI possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali e provinciali di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con le stesse associazioni o loro società di scopo.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 7 agosto 2012, n. 46/R , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.