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Regolamento 5 agosto 2009, n. 48/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, comma quarto e sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2009, n. 438;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 680;


considerato quanto segue:


1. dall’evoluzione della normativa in materia di contratti ed in particolare a seguito delle modifiche relative al d.p.g.r. 27 maggio 2008 n. 30/R/2008 (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), in base alle quali, tra l’altro, si è provveduto ad apportare significative semplificazioni per le spese in economia per forniture e servizi nonché ad ampliare l’utilizzo dell’ordinativo diretto ad altre tipologie di spesa, si è reso necessario procedere a modificare alcune disposizioni del d.p.g.r. n. 61/R/2001 concernenti in particolare l’assunzione degli impegni con ordinativo diretto;


2. inoltre dall’esperienza maturata dall’applicazione della normativa in materia di contabilità è emersa la necessità di modificare in modo circoscritto e puntuale alcune disposizioni relative alla disciplina della gestione delle spese e al monitoraggio dei flussi finanziari;


3. occorre quindi, per quanto sopra indicato, prevedere modalità di gestione e contabilizzazione delle aperture di credito autorizzate a favore dei funzionari delegati che siano adeguate alle procedure di gestione ordinaria delle spese, nonché aggiornare la disciplina delle casse economali e delle carte di credito aziendali allo scopo di garantire adeguate modalità di gestione e di contabilizzazione;


4. nella legge regionale 22.10.2009 n. 55 “Disposizioni sulla qualità della normazione”, ed in particolare nell’articolo 7, tra la documentazione a corredo delle proposte di legge è prevista la relazione tecnico-finanziaria;


5. nel Regolamento di contabilità di cui al d.p.g.r. 61/R/2001, nell’articolo 71 ter , ed in particolare nella rubrica e nel comma 1, per indicare lo stesso documento è utilizzata l’espressione “relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione”;


6. si rende necessario infine adeguare l’articolo 71 ter del Regolamento di contabilità alle disposizioni della legge regionale 55/2008 , procedendo a sostituire nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo l’espressione “relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione” con l’espressione “relazione tecnico-finanziaria”.


si approva il presente regolamento


Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 42 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”), è sostituito dal seguente:
Art. 42 - Impegni con ordinativo diretto
1. L’ordinativo diretto emesso nell’ambito delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici costituisce atto idoneo per l’assunzione dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio.
2. L’apposizione del visto contabile e la conseguente registrazione dell’impegno, effettuata ai sensi dell’articolo 41, è condizione necessaria per procedere all’affidamento del contratto.
3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 41, comma 2, la registrazione dell’impegno non è effettuata e l’ordinativo diretto è rinviato al dirigente che lo ha emesso con l’indicazione delle modifiche e/o integrazioni da apportare ai fini della sua regolarizzazione.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 57
Ordini di accreditamento
1. Le aperture di credito sono disposte dal dirigente competente in materia a nome del funzionario delegato e dell’eventuale supplente mediante ordine di accreditamento.
2. L’ordine di accreditamento viene disposto alternativamente:
a) previa registrazione di prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio;
b) mediante emissione di mandato di pagamento da inviare alla tesoreria regionale.
3. L’ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi :
a) gli identificativi della prenotazione di impegno o il numero del mandato di pagamento;
b) il numero del capitolo di bilancio;
c) il nominativo del funzionario delegato e del supplente;
d) la piazza di pagamento;
e) l’oggetto della spesa;
f) l’ ammontare dell'accreditamento;
g) gli estremi dell'atto che autorizza l'apertura di credito.
4. L'ordine di accreditamento autorizza il funzionario delegato all'emissione sulla tesoreria regionale di mandati di pagamento e di buoni di prelevamento in contanti, nei limiti della somma accreditata, secondo quanto disposto dall' articolo 58.
Art. 3
- Modifica dell’articolo 58 del d.p.g.r 61/R/2001
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 58 del d.p.g.r. 61/R/2001, è aggiunta la seguente lettera:
h bis ) la codificazione prevista dalla disciplina statale e/o regionale
Art. 4
- Modifica dell’articolo 62 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. Il comma 1 dell’articolo 62 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
1. Il funzionario delegato trasmette distintamente per ogni apertura di credito:
a) nel caso di cui all’articolo 57 comma 2 lettera b), l’entità delle spese sostenute al termine dell’esercizio finanziario. La trasmissione è effettuata alla struttura organizzativa competente in materia di spesa;
b) nei casi di cui all’articolo 57 comma 2 lettere a) e b), il rendiconto delle spese sostenute, nel termine di trenta giorni dalla scadenza dell’esercizio finanziario. La trasmissione è effettuata alla struttura regionale competente in materia di riscontri delle gestioni dei funzionari delegati.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 63 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 63 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 63
Contenuto del rendiconto
1.
Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene:
a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni;
b) gli estremi dell'ordine di accreditamento;
c) l'entità dei fondi amministrati;
d) l'elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento;
e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto.
2. Al rendiconto sono allegati:
a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento pagati;
b) i mandati di pagamento annullati;
c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito.
3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelevamento informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 64
Riscontro del rendiconto e responsabilità
1. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. Analoga responsabilità grava sul supplente, nei limiti delle operazioni effettuate.
2. La struttura organizzativa di cui all' articolo 62 comma 1 lettera a) esegue il riscontro di cassa ed effettua le relative registrazioni nelle proprie scritture.
3 La struttura organizzativa di cui all’articolo 62 comma 1 lettera b) effettua il controllo sulla gestione e adotta il decreto di approvazione del rendiconto dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.
4. Qualora in sede di riscontro di cui all’articolo 62 comma 1 lettera b) emergano irregolarità nella gestione e nella tenuta dei conti oppure carenze nella documentazione giustificativa delle spese, il funzionario delegato è invitato a provvedere in proposito nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi.
5. Se il rendiconto non è approvato il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 2 adotta gli atti necessari per il recupero delle somme contestate.
Art. 7
- Modifica dell’articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. Il comma 2 dell’articolo 65 del d.p.g.r.61/R/2001 è sostituito dal seguente:
2. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato del Centro direzionale sono disposte in particolare ai fini del pagamento:
a) di spese relative alla fornitura di beni, servizi e lavori di manutenzione necessari al funzionamento degli uffici;
b) di competenze accessorie al personale secondo la vigente normativa;
c) di indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa;
d) delle spese per il cerimoniale e di quelle di rappresentanza.
Art. 8
- Modifica dell’articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. Il comma 1 dell’articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
1. Il funzionario delegato del Centro direzionale, nell'ambito delle aperture di credito disposte in suo favore, può anticipare somme al Presidente, ai componenti della Giunta regionale ed ai dipendenti regionali per l'effettuazione di minute spese di ufficio, spese di missione e trasferta o altre spese per le quali sia richiesto l’immediato pagamento.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 67
Istituzione della cassa economale
1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa può essere istituita una cassa economale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede:
a) all’individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile;
b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale è utilizzata per le
seguenti tipologie di spesa:
a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto;
b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi;
c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge;
d) spese postali;
e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio;
f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto.
4. La dotazione di ciascuna cassa economale non può essere superiore ad Euro 25.000,00. Essa è costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilità speciale a titolo di anticipazione.
5. La cassa economale non può essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale.
6. Il funzionario incaricato è direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarità delle scritture.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 68 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 68 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 68
Modalità di pagamento
1. Il cassiere effettua i pagamenti direttamente, anche a mezzo di bancomat, oppure rimborsa o anticipa ai dipendenti regionali le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti.
2. Per ogni pagamento, il dirigente che dispone la spesa emette un ordinativo interno o, in alternativa, controfirma la documentazione di spesa.
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 70 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 70
Registrazioni e rendiconti
1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l'ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa.
2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all' articolo 69, è presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e dà discarico delle spese in esso registrate.
3. Ove siano riscontrate irregolarità, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.
Art. 12
- Sostituzione dell’articolo 71 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 71 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 71
Carta di credito aziendale
1. Fermo restando il rispetto delle normative in materia di contratti pubblici e di ordinamento contabile, possono essere utilizzate carte di credito aziendali per il pagamento delle seguenti spese :
a) spese di missione e rappresentanza degli assessori;
b) spese di missione dei dipendenti;
c) spese di funzionamento, qualora la carta di credito sia l’unico strumento di pagamento.
2. L’utilizzo delle carte di credito aziendali è soggetto a rendicontazione alla struttura competente in materia di spese.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di rilascio della carta di credito aziendale.
Art. 13
- Modifica dell’articolo 71 ter del d.p.g.r. 61/R/2001
1. Nella rubrica dell’articolo 71 ter del d.p.g.r. 61/R/2001 le parole “
Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione
” sono sostituite con le seguenti parole: “
Relazione tecnico-finanziaria
”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 71 ter del d.p.g.r. 61/R/2001 le parole “
relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione
” sono sostituite con le seguenti parole: “
relazione tecnico-finanziaria
”.
Art. 14
- Modifica dell’articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. Nel comma 1 dell’articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2001 la parola “
bilancio
” è sostituita dalle parole “
spese ed entrate
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.