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Regolamento 5 agosto 2009, n. 48/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 67
Istituzione della cassa economale
1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa può essere istituita una cassa economale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede:
a) all’individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile;
b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale è utilizzata per le
seguenti tipologie di spesa:
a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto;
b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi;
c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge;
d) spese postali;
e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio;
f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto.
4. La dotazione di ciascuna cassa economale non può essere superiore ad Euro 25.000,00. Essa è costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilità speciale a titolo di anticipazione.
5. La cassa economale non può essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale.
6. Il funzionario incaricato è direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarità delle scritture.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.