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Regolamento 5 agosto 2009, n. 48/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 63 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 63 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 63
Contenuto del rendiconto
1.
Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene:
a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni;
b) gli estremi dell'ordine di accreditamento;
c) l'entità dei fondi amministrati;
d) l'elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento;
e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto.
2. Al rendiconto sono allegati:
a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento pagati;
b) i mandati di pagamento annullati;
c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito.
3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelevamento informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.