Regolamento 5 agosto 2009, n. 48/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 70 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
“
Art. 70
Registrazioni e rendiconti
1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l'ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa.
2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all' articolo 69, è presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e dà discarico delle spese in esso registrate.
3. Ove siano riscontrate irregolarità, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.