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Regolamento 5 agosto 2009, n. 48/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 61/R/2001
1. L’articolo 70 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 70
Registrazioni e rendiconti
1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l'ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa.
2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all' articolo 69, è presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e dà discarico delle spese in esso registrate.
3. Ove siano riscontrate irregolarità, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.