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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto l’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009)


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 maggio 2009;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n.388;


Visto il parere della commissione consiliare V “Attività culturali e turismo” espresso nella seduta del 25 giugno 2009;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale Presidenza di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009 n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 667;


Considerato quanto segue:


il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, è stato istituito al fine di consentire alla Regione di effettuare interventi su diverse tipologie di opere e, pertanto, è necessario dare una definizione dei termini tecnici utilizzati, per garantire una corretta e uniforme attivazione degli interventi;


è necessario individuare le tipologie di intervento attivabili dalla Regione, distinguendole in contributi in conto capitale ed interventi di coproduzione o acquisto di diritti di utilizzazione; i contributi in conto capitale sono riservati alle sceneggiature alle opere prime e ai documentari, mentre per le opere seconde e le opere audiovisive assimilate sono previsti interventi di coproduzione o acquisto di diritti di utilizzazione, in quanto tipologie di opere che possono garantire alla Regione il rientro dei capitali investiti e la conseguente implementazione delle risorse stanziate nel fondo;


la valutazione degli interventi richiede esperienza nel settore cinematografico, ed appare, quindi, necessario istituire una commissione di valutazione degli interventi, regolandone la composizione;


è necessario individuare i criteri di valutazione ai quali la commissione deve attenersi nella valutazione degli interventi, attribuendo priorità agli aspetti relativi alla qualità del prodotto e alla valorizzazione dell’identità culturale;


è necessario definire le procedure per la presentazione delle domande, nonché alcuni obblighi che saranno posti a carico dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati dal fondo al fine di garantire la trasparenza dell’intervento ed un diretto coinvolgimento della Regione Toscana nella diffusione delle opere oggetto di intervento;


di accogliere il parere della V commissione consiliare “Attività culturali e turismo” ;


si approva il presente regolamento


Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.