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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 9
- Criteri di valutazione
1. La commissione di valutazione degli interventi provvede alla valutazione delle opere sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità del progetto cinematografico/audiovisivo presentato;
b) effettiva valorizzazione dell’identità regionale;
c) stadio di sviluppo e di effettiva fattibilità del progetto presentato, ivi compresi la presenza di co-produttori internazionali, la partecipazione diretta del proponente al finanziamento dell’opera e l’adeguata copertura finanziaria della produzione e della distribuzione in Italia;
d) ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali.
2. Nel caso di domande aventi ad oggetto opere seconde cinematografiche o audiovisive assimilate, la commissione valuta anche le prospettive di rientro dell’intervento finanziario e l’adeguata remunerazione del rischio assunto.
3. Il bando per la selezione degli interventi individua i punteggi da attribuire ai singoli criteri, dando priorità a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).

Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.