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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 6
- Produzione di opere seconde cinematografiche ed audiovisive assimilate
1. La domanda di sostegno deve avere ad oggetto un’opera seconda cinematografica o audiovisiva assimilata che tratti temi che valorizzino l’identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana e le cui riprese siano da effettuarsi per almeno il 50 per cento degli esterni in Toscana.
2. La domanda deve essere presentata da una piccola o media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro.
3. Il produttore deve aver già prodotto, direttamente o tramite i propri soci o attraverso il prescelto produttore esecutivo, almeno due altri film lungometraggi già distribuiti in Italia negli ultimi cinque anni.
4. L’intervento di sostegno, di cui all’articolo 3 comma 2, per le opere seconde può coprire fino al 10 per cento del costo di produzione e comunque non può superare i 450.000,00 euro ad opera.
5. L’impresa beneficiaria deve impegnarsi a spendere in Toscana una somma non inferiore al 150 per cento dell’intervento della Regione.
7. L’intervento della Regione in opere audiovisive assimilate è solo eventuale e per esso può essere derogato quanto previsto ai commi 4 e 5.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.