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Regolamento 29 luglio 2009, n. 42/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 3
- Tipologia di interventi attivabili
1. Le domande aventi ad oggetto sceneggiature, opere prime e documentari vengono finanziate tramite l’erogazione di un contributo in conto capitale, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”.
2. Le domande aventi ad oggetto opere seconde e opere audiovisive assimilate vengono attivate tramite la sottoscrizione di contratti di acquisto di diritti su una quota della proprietà dell’opera o di preacquisto di singoli diritti di utilizzazione o di quota di essi. Nei contratti vengono specificate le modalità di erogazione e di partecipazione della Regione ai ricavi. L’erogazione per le opere seconde è subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria in favore della Regione Toscana rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 107 del Sito esternodecreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a garanzia della realizzazione delle produzioni attivate.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R, art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2010, n. 45/R , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.