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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

SEZIONE III
- Percorsi interni orizzontali e verticali
Art. 15
- Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi
1. Al fine di facilitare lo spostamento all’interno degli edifici dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio posto in corrispondenza di un eventuale percorso verticale, è predisposta una piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo mediante percorsi orizzontali.
2. Piattaforme, corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili. Le piattaforme di distribuzione poste all’interno di edifici pubblici o nelle parti di essi destinate all’uso pubblico, sono dotate di una tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili e di cartelli leggibili e identificabili.
3. La rampa della scala in discesa è disposta in modo tale da evitare la possibilità di essere imboccata accidentalmente uscendo dagli ascensori, e a questo scopo è segnalata adeguatamente.
4. Corridoi e passaggi presentano un andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non presentano variazioni di livello ed in caso contrario le eventuali variazioni di livello sono superate mediante rampe.
5. I corridoi e passaggi hanno una larghezza minima di 1 metro. Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di una sedia ruote o di una barella, il lato minore delle piattaforme di distribuzione e le parti terminali dei corridoi e dei passaggi, hanno una larghezza minima di 1,50 metri. Allargamenti del percorso di tale dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare del corridoio.
Art. 16
- Scale
1. Le scale garantiscono un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile, le variazioni del loro andamento sono mediate per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni o di rampe.
2. Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata. Ogni rampa è dotata possibilmente dello stesso numero di gradini.
3. I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 centimetri e la pedata minima è di 30 centimetri. I gradini delle scale sono dotati di una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-80 gradi. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 centimetri e un massimo di 2,5 centimetri.
4. In ordine alle porte con apertura verso la scala, è predisposto uno spazio antistante di adeguata profondità.
5. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 1,20 metri ed una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala con una inclinazione massima del 15 per cento lungo il suo asse longitudinale, al fine di permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella. Per mantenere una lunghezza delle rampe contenuta, è interposto un ripiano in grado di arrestare l’eventuale caduta di un corpo umano. I non vedenti sono messi in grado di riconoscere facilmente la presenza di rampe di scale mediante un segnale posto sul pavimento, situato almeno a 30 centimetri dal primo e dall'ultimo scalino, che indica l'inizio e la fine della rampa.
6. In mancanza di illuminazione naturale laterale, la scala è dotata di un’illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
7. Le scale sono dotate di un parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto, dotato di un'altezza minima di 1 metro e inattraversabile da una sfera di diametro di 10 centimetri.
8. Le scale sono dotate di un corrimano di facile prendibilità, posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza prevalente di bambini, è predisposto un secondo corrimano ad una altezza di 75 centimetri. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.
9. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 80 centimetri. In tal caso sono comunque rispettati il rapporto tra alzata e pedata indicato al comma 3, con pedata non inferiore a 25 centimetri, nonchè l'altezza del parapetto nella misura minima di cui al comma 7.
Art. 17
- Rampe
1. Ove possibile, l'integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante rampe o ripiani ovvero entrambe le tipologie. Per le rampe ed i ripiani posti all’interno degli edifici è richiesto il rispetto delle regole previste all’articolo 6.
2. La rampa è dotata di corrimano posto ad un’altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e di cordoli laterali di protezione.
Art. 18
- Ascensori
1. Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e di utente, il numero e le caratteristiche degli ascensori è proporzionale alla destinazione dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.
2. Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e quello con l’ascensore è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all’esterno dell’edificio.
3. Ove possibile, una parete dell’ascensore è realizzata in materiale trasparente.
4. Ogni ascensore è dotato di una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote con l’eventuale accompagnatore. Il ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina è dotato di una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all’accesso.
5. Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,40 metri di profondità e 1,10 metri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 80 centimetri, posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 per 1,50 metri.
6. Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,30 metri di profondità e 95 centimetri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di
1,50 per 1,50 metri.
7. In caso di adeguamento di edifici preesistenti, se non è possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 80 centimetri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,40 per 1,40 metri.
8. Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da permettere l’agevole accesso di persona su sedia a ruote . Nel caso di adeguamento, la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
9. I tempi di apertura e di chiusura delle porte assicurano un comodo accesso ad una persona su sedia a ruote. In tutti i casi le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non è inferiore a 4 secondi. L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima di 2 centimetri. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse.
10. La bottoniera di comando interna ed esterna è dotata di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille. Lateralmente alla bottoniera esterna è posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. La bottoniera di comando interna è posta su una parete laterale ad almeno 35 centimetri dalla porta della cabina.
11. Ove possibile, all’interno della cabina è installato un sistema di sintesi vocale che, all’arresto dell’ascensore, indichi il numero del piano.
12. All'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, sono posti un videocitofono e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore. Le bottoniere, il campanello d'allarme ed il videocitofono sono posti ad un’altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri. Ove possibile, all’interno della cabina è predisposta opportuna cartellonistica, con informazioni sul comportamento da tenersi in caso di blocco del sistema di collegamento verticale meccanizzato.
13. Nelle cabine ascensore che servono edifici pubblici o edifici privati con funzioni pubbliche è installato un corrimano posto all’altezza pari a 90 centimetri.
14. Sono comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie.
Art.19
- Impianti alternativi servoassistiti
1. In alternativa ad un ascensore o ad una rampa inclinata, l’integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante apparecchiature, quali servoscala e piattaforma elevatrice, di seguito indicati come “impianti alternativi servoassititi”, atte a consentire il superamento di una contenuta differenza di quota a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e l’accesso agli impianti alternativi servoassistiti è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all’esterno dell’edificio.
3. Al fine di garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, l’agevole manovrabilità dei comandi e la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'impianto in movimento, tutti gli impianti servoassistiti sono dotati di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando. Lo stazionamento dell'apparecchiatura può essere realizzata con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
4. Le piattaforme elevatrici sono predisposte per superare dislivelli non superiori a 4 metri ed hanno una velocità non superiore a 0,1 metri al secondo e rispettano, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche relative ai servoscala.
5. Fermi restando i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie, i servoscala e le piattaforme elevatrici osservano le prescrizioni di cui ai punti 4.1.13 e 8.1.13 del Decreto Ministeriale 14/6/1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.