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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

SEZIONE II
- Pavimenti, locali igienici e attrezzature di uso comune
Art. 12
- Pavimentazione delle parti comuni
1. Nelle parti comuni dell’edificio, un'adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni contribuisce alla chiara individuazione dei percorsi e alla distinzione dei vari ambienti.
2. I pavimenti sono antisdrucciolevoli e realizzati con materiali idonei che ne garantiscono anche la perfetta complanarità e continuità.
3. Per non costituire ostacolo al transito di persone con ridotta capacità motoria, il dislivello presente lungo la pavimentazione non supera i 2 centimetri ed è segnalato con variazioni cromatiche; eventuali differenze di livello maggiori sono superate mediante rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote ed opportunamente segnalate, anche con variazioni cromatiche.
4. Gli zerbini sono incassati, le guide solidamente ancorate e lo spigolo di eventuali soglie è arrotondato.
5. In caso di utilizzo di grigliati nei calpestii, questi sono composti da maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote o bastoni di sostegno.
Art. 13
- Locali igienici
1. In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche, è predisposto almeno un locale igienico accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
2. Allo stesso fine, all’interno del locale igienico, sono rispettati i seguenti minimi dimensionali:
a) le porte sono ad apertura verso l'esterno o scorrevoli e lo spazio libero interno, tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte, garantisce la rotazione di una sedia a ruote e comunque non è inferiore a 1,35 per 1,50 metri;
b) lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, rispetta il minimo di 1 metro misurato dall'asse dell'apparecchio sanitario ed in particolare, lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. può essere realizzato sia a destra che a sinistra per consentire la bilateralità;
c) lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca rispetta il minimo di 1,40 metri lungo la vasca con profondità minima di 80 centimetri;
d) lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo rispetta il minimo di 80 centimetri misurati dal bordo anteriore del lavabo;
e) nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico, in prossimità della tazza w.c. sono installati corrimano orizzontali o verticali, ovvero di entrambe le tipologie, con diametro di 3-4 centimetri, posti ad un altezza di 80 centimetri dal calpestio e, se fissati a parete, posizionati a 5 centimetri dalla stessa.
3. I servizi igienici sono dotati di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto e della vasca.
4. Nelle strutture ad uso pubblico è attrezzato un servizio igienico accessibile anche ai bambini dotato di un fasciatoio chiudibile, di una pedana o panchetto a disposizione per arrivare all’altezza dei sanitari e di una mensola di appoggio.
5. Con riguardo alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) il lavabo presenta il piano superiore posto a 80 centimetri dal calpestio ed è sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
b) il w.c. ed il bidet sono preferibilmente di tipo sospeso e presentano le seguenti caratteristiche:
1) l’asse della tazza w.c. e del bidet è posto ad una distanza minima di 40 centimetri dalla parete laterale;
2) il bordo anteriore e il piano superiore del w.c. e del bidet sono collocati rispettivamente ad una distanza compresa tra 75 e 80 centimetri dalla parete posteriore e ad un altezza compresa tra 45 e 50 centimetri dal calpestio;
3) se l'asse della tazza w.c. o del bidet è distante più di 40 centimetri dalla parete, per consentire il trasferimento, è previsto un maniglione o un corrimano a 40 centimetri dall'asse dell'apparecchio sanitario;
c) l’impianto doccia è a pavimento, dotato di sedile ribaltabile ed erogatore a telefono;
d) I rubinetti sono preferibilmente dotati di manovra a leva o di cellula fotoelettrica con regolazione dell'acqua calda mediante miscelatori termostatici.
Art. 14
- Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza
1. Le caratteristiche ed il posizionamento delle attrezzature di uso comune, quali apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli, pulsanti di comando, interruttori, citofoni e videocitofoni, sono tali da permetterne un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Ove possibile, è preferito il posizionamento ad un’altezza di 1,20 metri dal pavimento.
2. Piastre e pulsanti sono posti in modo tale da essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa o assente visibilità e protetti dal danneggiamento per urto.
3. Le prese di corrente sono poste ad un'altezza minima di 45 centimetri.
4. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione sono posti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.
5. Le cassette per la raccolta della corrispondenza, ove previste, sono posizionate in modo tale che l'accessorio più alto si trovi tra i 90 centimetri ed 1,20 metri di altezza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.