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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

SEZIONE I
- Accessi esterni, porte, finestre e parapetti
Art. 10
- Accessi esterni agli edifici
1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri.
2. In corrispondenza degli accessi alle costruzioni edilizie sono ammessi dislivelli dei percorsi, purchè arrotondati o smussati e di altezza non superiore a 2,5 centimetri. Se l’altezza del dislivello è maggiore, le variazioni di livello sono superate mediante rampe, in conformità a quanto previsto all’articolo 6.
3. Il piano di eventuali collegamenti verticali è realizzato allo stesso livello dell'accesso.
4. Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e si estendono per ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri. In tali spazi è garantita, inoltre, un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
Art. 11
- Porte, finestre e parapetti
1. Per renderle facilmente fruibili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, le porte di accesso, le finestre e le porte-finestre sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili sono realizzate in modo tale da essere utilizzabili esercitando una lieve pressione.
2. Le dimensioni delle porte sono tali da permettere il facile passaggio anche di persone su sedia a ruote e, tenuto conto delle dimensioni medie di una sedia a ruote, la larghezza utile di passaggio della porta di accesso ad ogni unità immobiliare è di almeno 90 centimetri, mentre quella delle altre porte interne è di almeno 80 centimetri. Spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura sono da evitare ovvero da sagomare in modo opportuno.
3. Per permettere un’agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo, sono realizzate porte scorrevoli o con anta a libro. E’ vietato l’utilizzo di porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato, nonché di quelle del tipo a vetrata, se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate sono rese facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono preferite soluzioni che prevedono una larghezza delle singole ante delle porte non superiore a 1,20 metri e la collocazione degli eventuali vetri ad un’altezza di almeno 40 centimetri dal piano del pavimento. L’anta mobile è realizzata in modo da consentirne l’uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.
4. Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari. In corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, sono ammessi dislivelli purché contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati adeguatamente, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
5. Per favorire una miglior manovrabilità, le maniglie delle porte sono preferibilmente del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate, sono dotate di un’altezza compresa tra 85 e 95 centimetri ed è consigliata la misura di 90 centimetri. Per le finestre, l'altezza delle maniglie o dispositivo di comando è compresa tra 1 metro e 1,30 metri e, ove possibile, è preferita la misura di 1,15 metri.
6. Finestre e parapetti sono realizzati in modo tale da consentire la visuale anche a persona seduta, ferma restando la garanzia dei requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. In particolare, sono da preferire soluzioni nelle quali la parte opaca del parapetto, se presente, non supera i 60 centimetri di altezza dal calpestio, mentre l’altezza complessiva del parapetto è di almeno 1 metro ed è inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro.
7. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile è opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi interni sono realizzate in modo da consentirne l’uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.