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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

CAPO III
- Elementi progettuali delle costruzioni edilizie
SEZIONE I
- Accessi esterni, porte, finestre e parapetti
Art. 10
- Accessi esterni agli edifici
1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri.
2. In corrispondenza degli accessi alle costruzioni edilizie sono ammessi dislivelli dei percorsi, purchè arrotondati o smussati e di altezza non superiore a 2,5 centimetri. Se l’altezza del dislivello è maggiore, le variazioni di livello sono superate mediante rampe, in conformità a quanto previsto all’articolo 6.
3. Il piano di eventuali collegamenti verticali è realizzato allo stesso livello dell'accesso.
4. Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e si estendono per ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri. In tali spazi è garantita, inoltre, un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici.
Art. 11
- Porte, finestre e parapetti
1. Per renderle facilmente fruibili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, le porte di accesso, le finestre e le porte-finestre sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili sono realizzate in modo tale da essere utilizzabili esercitando una lieve pressione.
2. Le dimensioni delle porte sono tali da permettere il facile passaggio anche di persone su sedia a ruote e, tenuto conto delle dimensioni medie di una sedia a ruote, la larghezza utile di passaggio della porta di accesso ad ogni unità immobiliare è di almeno 90 centimetri, mentre quella delle altre porte interne è di almeno 80 centimetri. Spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura sono da evitare ovvero da sagomare in modo opportuno.
3. Per permettere un’agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo, sono realizzate porte scorrevoli o con anta a libro. E’ vietato l’utilizzo di porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato, nonché di quelle del tipo a vetrata, se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate sono rese facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono preferite soluzioni che prevedono una larghezza delle singole ante delle porte non superiore a 1,20 metri e la collocazione degli eventuali vetri ad un’altezza di almeno 40 centimetri dal piano del pavimento. L’anta mobile è realizzata in modo da consentirne l’uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.
4. Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari. In corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, sono ammessi dislivelli purché contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati adeguatamente, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
5. Per favorire una miglior manovrabilità, le maniglie delle porte sono preferibilmente del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate, sono dotate di un’altezza compresa tra 85 e 95 centimetri ed è consigliata la misura di 90 centimetri. Per le finestre, l'altezza delle maniglie o dispositivo di comando è compresa tra 1 metro e 1,30 metri e, ove possibile, è preferita la misura di 1,15 metri.
6. Finestre e parapetti sono realizzati in modo tale da consentire la visuale anche a persona seduta, ferma restando la garanzia dei requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. In particolare, sono da preferire soluzioni nelle quali la parte opaca del parapetto, se presente, non supera i 60 centimetri di altezza dal calpestio, mentre l’altezza complessiva del parapetto è di almeno 1 metro ed è inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro.
7. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile è opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi interni sono realizzate in modo da consentirne l’uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.
SEZIONE II
- Pavimenti, locali igienici e attrezzature di uso comune
Art. 12
- Pavimentazione delle parti comuni
1. Nelle parti comuni dell’edificio, un'adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni contribuisce alla chiara individuazione dei percorsi e alla distinzione dei vari ambienti.
2. I pavimenti sono antisdrucciolevoli e realizzati con materiali idonei che ne garantiscono anche la perfetta complanarità e continuità.
3. Per non costituire ostacolo al transito di persone con ridotta capacità motoria, il dislivello presente lungo la pavimentazione non supera i 2 centimetri ed è segnalato con variazioni cromatiche; eventuali differenze di livello maggiori sono superate mediante rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote ed opportunamente segnalate, anche con variazioni cromatiche.
4. Gli zerbini sono incassati, le guide solidamente ancorate e lo spigolo di eventuali soglie è arrotondato.
5. In caso di utilizzo di grigliati nei calpestii, questi sono composti da maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote o bastoni di sostegno.
Art. 13
- Locali igienici
1. In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche, è predisposto almeno un locale igienico accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
2. Allo stesso fine, all’interno del locale igienico, sono rispettati i seguenti minimi dimensionali:
a) le porte sono ad apertura verso l'esterno o scorrevoli e lo spazio libero interno, tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte, garantisce la rotazione di una sedia a ruote e comunque non è inferiore a 1,35 per 1,50 metri;
b) lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, rispetta il minimo di 1 metro misurato dall'asse dell'apparecchio sanitario ed in particolare, lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. può essere realizzato sia a destra che a sinistra per consentire la bilateralità;
c) lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca rispetta il minimo di 1,40 metri lungo la vasca con profondità minima di 80 centimetri;
d) lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo rispetta il minimo di 80 centimetri misurati dal bordo anteriore del lavabo;
e) nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico, in prossimità della tazza w.c. sono installati corrimano orizzontali o verticali, ovvero di entrambe le tipologie, con diametro di 3-4 centimetri, posti ad un altezza di 80 centimetri dal calpestio e, se fissati a parete, posizionati a 5 centimetri dalla stessa.
3. I servizi igienici sono dotati di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto e della vasca.
4. Nelle strutture ad uso pubblico è attrezzato un servizio igienico accessibile anche ai bambini dotato di un fasciatoio chiudibile, di una pedana o panchetto a disposizione per arrivare all’altezza dei sanitari e di una mensola di appoggio.
5. Con riguardo alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) il lavabo presenta il piano superiore posto a 80 centimetri dal calpestio ed è sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
b) il w.c. ed il bidet sono preferibilmente di tipo sospeso e presentano le seguenti caratteristiche:
1) l’asse della tazza w.c. e del bidet è posto ad una distanza minima di 40 centimetri dalla parete laterale;
2) il bordo anteriore e il piano superiore del w.c. e del bidet sono collocati rispettivamente ad una distanza compresa tra 75 e 80 centimetri dalla parete posteriore e ad un altezza compresa tra 45 e 50 centimetri dal calpestio;
3) se l'asse della tazza w.c. o del bidet è distante più di 40 centimetri dalla parete, per consentire il trasferimento, è previsto un maniglione o un corrimano a 40 centimetri dall'asse dell'apparecchio sanitario;
c) l’impianto doccia è a pavimento, dotato di sedile ribaltabile ed erogatore a telefono;
d) I rubinetti sono preferibilmente dotati di manovra a leva o di cellula fotoelettrica con regolazione dell'acqua calda mediante miscelatori termostatici.
Art. 14
- Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza
1. Le caratteristiche ed il posizionamento delle attrezzature di uso comune, quali apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli, pulsanti di comando, interruttori, citofoni e videocitofoni, sono tali da permetterne un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Ove possibile, è preferito il posizionamento ad un’altezza di 1,20 metri dal pavimento.
2. Piastre e pulsanti sono posti in modo tale da essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa o assente visibilità e protetti dal danneggiamento per urto.
3. Le prese di corrente sono poste ad un'altezza minima di 45 centimetri.
4. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione sono posti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.
5. Le cassette per la raccolta della corrispondenza, ove previste, sono posizionate in modo tale che l'accessorio più alto si trovi tra i 90 centimetri ed 1,20 metri di altezza.
SEZIONE III
- Percorsi interni orizzontali e verticali
Art. 15
- Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi
1. Al fine di facilitare lo spostamento all’interno degli edifici dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio posto in corrispondenza di un eventuale percorso verticale, è predisposta una piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo mediante percorsi orizzontali.
2. Piattaforme, corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili. Le piattaforme di distribuzione poste all’interno di edifici pubblici o nelle parti di essi destinate all’uso pubblico, sono dotate di una tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili e di cartelli leggibili e identificabili.
3. La rampa della scala in discesa è disposta in modo tale da evitare la possibilità di essere imboccata accidentalmente uscendo dagli ascensori, e a questo scopo è segnalata adeguatamente.
4. Corridoi e passaggi presentano un andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non presentano variazioni di livello ed in caso contrario le eventuali variazioni di livello sono superate mediante rampe.
5. I corridoi e passaggi hanno una larghezza minima di 1 metro. Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di una sedia ruote o di una barella, il lato minore delle piattaforme di distribuzione e le parti terminali dei corridoi e dei passaggi, hanno una larghezza minima di 1,50 metri. Allargamenti del percorso di tale dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare del corridoio.
Art. 16
- Scale
1. Le scale garantiscono un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile, le variazioni del loro andamento sono mediate per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni o di rampe.
2. Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata. Ogni rampa è dotata possibilmente dello stesso numero di gradini.
3. I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 centimetri e la pedata minima è di 30 centimetri. I gradini delle scale sono dotati di una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-80 gradi. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 centimetri e un massimo di 2,5 centimetri.
4. In ordine alle porte con apertura verso la scala, è predisposto uno spazio antistante di adeguata profondità.
5. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 1,20 metri ed una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala con una inclinazione massima del 15 per cento lungo il suo asse longitudinale, al fine di permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella. Per mantenere una lunghezza delle rampe contenuta, è interposto un ripiano in grado di arrestare l’eventuale caduta di un corpo umano. I non vedenti sono messi in grado di riconoscere facilmente la presenza di rampe di scale mediante un segnale posto sul pavimento, situato almeno a 30 centimetri dal primo e dall'ultimo scalino, che indica l'inizio e la fine della rampa.
6. In mancanza di illuminazione naturale laterale, la scala è dotata di un’illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
7. Le scale sono dotate di un parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto, dotato di un'altezza minima di 1 metro e inattraversabile da una sfera di diametro di 10 centimetri.
8. Le scale sono dotate di un corrimano di facile prendibilità, posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza prevalente di bambini, è predisposto un secondo corrimano ad una altezza di 75 centimetri. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.
9. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 80 centimetri. In tal caso sono comunque rispettati il rapporto tra alzata e pedata indicato al comma 3, con pedata non inferiore a 25 centimetri, nonchè l'altezza del parapetto nella misura minima di cui al comma 7.
Art. 17
- Rampe
1. Ove possibile, l'integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante rampe o ripiani ovvero entrambe le tipologie. Per le rampe ed i ripiani posti all’interno degli edifici è richiesto il rispetto delle regole previste all’articolo 6.
2. La rampa è dotata di corrimano posto ad un’altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e di cordoli laterali di protezione.
Art. 18
- Ascensori
1. Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e di utente, il numero e le caratteristiche degli ascensori è proporzionale alla destinazione dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.
2. Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e quello con l’ascensore è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all’esterno dell’edificio.
3. Ove possibile, una parete dell’ascensore è realizzata in materiale trasparente.
4. Ogni ascensore è dotato di una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote con l’eventuale accompagnatore. Il ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina è dotato di una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all’accesso.
5. Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,40 metri di profondità e 1,10 metri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 80 centimetri, posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 per 1,50 metri.
6. Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,30 metri di profondità e 95 centimetri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di
1,50 per 1,50 metri.
7. In caso di adeguamento di edifici preesistenti, se non è possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 80 centimetri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,40 per 1,40 metri.
8. Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da permettere l’agevole accesso di persona su sedia a ruote . Nel caso di adeguamento, la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
9. I tempi di apertura e di chiusura delle porte assicurano un comodo accesso ad una persona su sedia a ruote. In tutti i casi le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non è inferiore a 4 secondi. L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima di 2 centimetri. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse.
10. La bottoniera di comando interna ed esterna è dotata di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille. Lateralmente alla bottoniera esterna è posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. La bottoniera di comando interna è posta su una parete laterale ad almeno 35 centimetri dalla porta della cabina.
11. Ove possibile, all’interno della cabina è installato un sistema di sintesi vocale che, all’arresto dell’ascensore, indichi il numero del piano.
12. All'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, sono posti un videocitofono e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore. Le bottoniere, il campanello d'allarme ed il videocitofono sono posti ad un’altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri. Ove possibile, all’interno della cabina è predisposta opportuna cartellonistica, con informazioni sul comportamento da tenersi in caso di blocco del sistema di collegamento verticale meccanizzato.
13. Nelle cabine ascensore che servono edifici pubblici o edifici privati con funzioni pubbliche è installato un corrimano posto all’altezza pari a 90 centimetri.
14. Sono comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie.
Art.19
- Impianti alternativi servoassistiti
1. In alternativa ad un ascensore o ad una rampa inclinata, l’integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante apparecchiature, quali servoscala e piattaforma elevatrice, di seguito indicati come “impianti alternativi servoassititi”, atte a consentire il superamento di una contenuta differenza di quota a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e l’accesso agli impianti alternativi servoassistiti è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all’esterno dell’edificio.
3. Al fine di garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, l’agevole manovrabilità dei comandi e la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'impianto in movimento, tutti gli impianti servoassistiti sono dotati di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando. Lo stazionamento dell'apparecchiatura può essere realizzata con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
4. Le piattaforme elevatrici sono predisposte per superare dislivelli non superiori a 4 metri ed hanno una velocità non superiore a 0,1 metri al secondo e rispettano, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche relative ai servoscala.
5. Fermi restando i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie, i servoscala e le piattaforme elevatrici osservano le prescrizioni di cui ai punti 4.1.13 e 8.1.13 del Decreto Ministeriale 14/6/1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.