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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 7
- Attraversamenti stradali
1. In area urbana, nelle strade ad alto scorrimento, gli attraversamenti stradali sono illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. In prossimità di un attraversamento pedonale, il fondo stradale può essere differenziato con maggior rugosità su tratti del manto stradale al fine di presegnalarne la posizione ai veicoli in transito.
3. In corrispondenza della mezzeria degli attraversamenti pedonali zebrati, se possibile, è realizzata sulla carreggiata una linea-guida a rilievo per facilitare l’attraversamento ai non vedenti. Tale linea-guida è necessaria quando l’attraversamento pedonale costituisce elemento di continuità di un percorso pedonale di particolare interesse realizzato con apposito progetto.
4. In prossimità degli attraversamenti di strade ad alto scorrimento o comunque con più di due corsie per senso di marcia e non dotati di impianti semaforici, se possibile, sono predisposte piattaforme salvagente di almeno 1,50 metri di larghezza, interrotte in corrispondenza delle strisce zebrate, al fine di renderle accessibili anche alle persone su sedia a ruote. La piattaforma è opportunamente indicata da segnaletica orizzontale zebrata anteriormente al senso di marcia di arrivo.
5. Salvo impedimenti di carattere tecnico, nei casi di messa in sicurezza o adeguamento funzionale delle strade urbane di scorrimento, i progetti prevedono le piattaforme salvagente di cui al comma 4.
6. In area urbana, gli incroci di strade ad alto scorrimento realizzati col sistema delle rotatorie sono dotati per ciascuno dei bracci stradali di un attraversamento con semaforo attivabile a richiesta e con segnalatore acustico.
7. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, sono dotati di un segnalatore acustico costante a bassa frequenza per la loro localizzazione e di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti. Sono inoltre dotati di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.