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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 23
- Strutture balneari in concessione e arenili liberamente fruibili
1. Fermo restando quanto stabilito dall’Sito esternoarticolo 23, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nelle strutture balneari in concessione quali gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate, le spiagge libere attrezzate, e gli arenili asserviti a strutture ricettive, alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono garantiti:
a) la massima accessibilità e fruibilità degli impianti e dei servizi proposti anche in funzione della balneazione e della partecipazione alle attività ricreative;
b) l'effettivo accesso al mare con la predisposizione di percorsi agevoli di collegamento realizzati con elementi smontabili, posizionati tra le zone dei servizi e lo spazio per le soste a mare e tra queste ultime e la battigia; quando obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dai comuni, impediscono la realizzazione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l’accesso al mare è comunque assicurato mediante la realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni con Sito esternolegge 4 dicembre 1993 n. 494 .
2. Nelle aree demaniali marittime non concessionate, liberamente e gratuitamente fruibili ai fini della balneazione, alle persone diversamente abili e con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali sono garantiti almeno la visitabilità della spiaggia nonchè l’effettivo accesso al mare attraverso idonei percorsi, se non impedito da obbiettive caratteristiche morfologiche e ambientali dei luoghi.
3. Per agevolare la piena integrazione nella collettività delle persone diversamente abili, i percorsi di accesso e di collegamento, da realizzare preferibilmente con elementi in pvc rigido o in legno, anche impilabili e facilmente removibili, sono posizionati in modo tale da consentire l’accesso ai vari servizi offerti dallo struttura balneare e, se possibile, a tutte le postazioni di ombrelloni.
4 Nelle strutture balneari sono inoltre previste almeno una o due postazioni costituite da piazzole dotate di base rigida in legno o pvc, provviste almeno di ombrellone e lettino o sdraio, completamente accessibili a persone con ridotte o impedite capacità motorie ed idonee a consentire il passaggio agevole dalla sedia a ruote allo sdraio o lettino e viceversa. Tali postazioni sono collocate in posizione adiacente e complanare al percorso e sono dotate di un congruo spazio per l’allocazione di ombrellone, lettini ed eventuali ausili.
5. L’accessibilità e visitabilità delle strutture balneari e degli arenili liberamente fruibili, nonché l’ingresso in acqua, può essere facilitato attraverso opportuni accorgimenti quali:
a) la realizzazione di apposito scivolo in legno per superare eventuali dislivelli, nonché di una passerella e, in prossimità di questa, di almeno due pedane indicate da apposita segnaletica per il raggiungimento e lo stazionamento sul bagnasciuga;
b) la predisposizione di cabine di legno dotate di servizi igienici e docce attrezzate con seggiolino ribaltabile, collegate con la passerella, nonchè di parcheggi riservati in prossimità dell’arenile;
c) la messa a disposizione di sedia a ruote speciale, in alluminio, con ruote gonfiabili per agevolare l’ingresso in acqua ed il transito sul bagnasciuga .
6. Per facilitare gli spostamenti di soggetti non vedenti sono predisposti corrimano in corda lungo i camminamenti. Tali corrimano possono essere di colore diverso a seconda se in piano o in pendenza per agevolare i soggetti ipovedenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.