Menù di navigazione

Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 22
- Attrezzature pubbliche
1. Al fine di consentire alle persone con ridotta e impedita capacità fisica l’uso agevole delle attrezzature pubbliche, quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche e sportelli bancomat, per ogni tipologia d’impianto, almeno uno degli apparecchi presenti nelle relative postazioni è raggiungibile mediante percorso orizzontale, mentre gli accessori necessari per il suo utilizzo sono posti ad un’altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri nonchè dotati di numerazioni in rilevo, di scritte con traduzione in Braille e, ove possibile, di appositi dispositivi audiovisivi per consentirne l’uso ad utenti con difficoltà dell'udito e della vista.
2. I relativi impianti sono dislocati sul territorio secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale, al fine di non lasciarne zone sprovviste.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.