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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 21
- Arredi fissi
1. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi fissi è idonea a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie. E’ vietata la scelta di arredi con rifiniture taglienti e con spigoli vivi.
2. All'interno di luoghi aperti al pubblico quali banche, uffici amministrativi e supermercati, i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo tale da essere almeno in parte accostabili da una sedia a ruote e da permettere al disabile di espletare tutti i servizi.
3. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno in una parte di questo è predisposto un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 90 centimetri dal calpestio; negli altri casi, almeno uno sportello presenta il piano di utilizzo per il pubblico ad altezza pari a 90 centimetri dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico ove il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, lo spazio libero anteriormente ad ogni tavolo è di almeno 1,50 metri, e lateralmente di almeno 1,20 metri, per consentire un agevole passaggio.
4. Nei luoghi aperti al pubblico che richiedono attese, è previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, idoneo a garantire lo svolgimento di un’attesa ordinata.
5. Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste sono predisposte di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 70 centimetri.
6. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita è interrotta ad una distanza di 1,20 metri dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non presentano una lunghezza superiore a 4 metri, sono rigidamente fissate al pavimento e presentano un’altezza al livello del corrimano di 90 centimetri.
7. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati e cancelletti a spinta, questi sono dimensionati in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote.
8. Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, sono temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.