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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 20
- Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione
1. Per consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, almeno una zona all’interno di sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione è agevolmente raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento alternativi alle scale, ed è predisposta all’utilizzo anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
2. Se le attività svolte nelle sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione sono soggette alla vigente normativa antincendio, la posizione della zona di cui al comma 1 è tale da consentire, in caso di emergenza, di raggiungere agevolmente una via di esodo accessibile o un luogo sicuro statico cosi come definito dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi).
3. Fatte salve le prescrizioni generali previste per le costruzioni edilizie e quelle stabilite nel capo III, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione rispetta le seguenti prestazioni minime:
a) è dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
b) è dotata, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
c) è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.