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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 18
- Ascensori
1. Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e di utente, il numero e le caratteristiche degli ascensori è proporzionale alla destinazione dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.
2. Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e quello con l’ascensore è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all’esterno dell’edificio.
3. Ove possibile, una parete dell’ascensore è realizzata in materiale trasparente.
4. Ogni ascensore è dotato di una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote con l’eventuale accompagnatore. Il ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina è dotato di una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all’accesso.
5. Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,40 metri di profondità e 1,10 metri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 80 centimetri, posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 per 1,50 metri.
6. Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,30 metri di profondità e 95 centimetri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di
1,50 per 1,50 metri.
7. In caso di adeguamento di edifici preesistenti, se non è possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche:
a) cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 80 centimetri di larghezza;
b) porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto;
c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,40 per 1,40 metri.
8. Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da permettere l’agevole accesso di persona su sedia a ruote . Nel caso di adeguamento, la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
9. I tempi di apertura e di chiusura delle porte assicurano un comodo accesso ad una persona su sedia a ruote. In tutti i casi le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non è inferiore a 4 secondi. L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima di 2 centimetri. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse.
10. La bottoniera di comando interna ed esterna è dotata di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille. Lateralmente alla bottoniera esterna è posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. La bottoniera di comando interna è posta su una parete laterale ad almeno 35 centimetri dalla porta della cabina.
11. Ove possibile, all’interno della cabina è installato un sistema di sintesi vocale che, all’arresto dell’ascensore, indichi il numero del piano.
12. All'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, sono posti un videocitofono e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore. Le bottoniere, il campanello d'allarme ed il videocitofono sono posti ad un’altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri. Ove possibile, all’interno della cabina è predisposta opportuna cartellonistica, con informazioni sul comportamento da tenersi in caso di blocco del sistema di collegamento verticale meccanizzato.
13. Nelle cabine ascensore che servono edifici pubblici o edifici privati con funzioni pubbliche è installato un corrimano posto all’altezza pari a 90 centimetri.
14. Sono comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.