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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 17
- Rampe
1. Ove possibile, l'integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante rampe o ripiani ovvero entrambe le tipologie. Per le rampe ed i ripiani posti all’interno degli edifici è richiesto il rispetto delle regole previste all’articolo 6.
2. La rampa è dotata di corrimano posto ad un’altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e di cordoli laterali di protezione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.