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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 16
- Scale
1. Le scale garantiscono un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile, le variazioni del loro andamento sono mediate per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni o di rampe.
2. Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata. Ogni rampa è dotata possibilmente dello stesso numero di gradini.
3. I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 centimetri e la pedata minima è di 30 centimetri. I gradini delle scale sono dotati di una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-80 gradi. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 centimetri e un massimo di 2,5 centimetri.
4. In ordine alle porte con apertura verso la scala, è predisposto uno spazio antistante di adeguata profondità.
5. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 1,20 metri ed una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala con una inclinazione massima del 15 per cento lungo il suo asse longitudinale, al fine di permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella. Per mantenere una lunghezza delle rampe contenuta, è interposto un ripiano in grado di arrestare l’eventuale caduta di un corpo umano. I non vedenti sono messi in grado di riconoscere facilmente la presenza di rampe di scale mediante un segnale posto sul pavimento, situato almeno a 30 centimetri dal primo e dall'ultimo scalino, che indica l'inizio e la fine della rampa.
6. In mancanza di illuminazione naturale laterale, la scala è dotata di un’illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
7. Le scale sono dotate di un parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto, dotato di un'altezza minima di 1 metro e inattraversabile da una sfera di diametro di 10 centimetri.
8. Le scale sono dotate di un corrimano di facile prendibilità, posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza prevalente di bambini, è predisposto un secondo corrimano ad una altezza di 75 centimetri. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.
9. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 80 centimetri. In tal caso sono comunque rispettati il rapporto tra alzata e pedata indicato al comma 3, con pedata non inferiore a 25 centimetri, nonchè l'altezza del parapetto nella misura minima di cui al comma 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.