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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 15
- Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi
1. Al fine di facilitare lo spostamento all’interno degli edifici dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio posto in corrispondenza di un eventuale percorso verticale, è predisposta una piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo mediante percorsi orizzontali.
2. Piattaforme, corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili. Le piattaforme di distribuzione poste all’interno di edifici pubblici o nelle parti di essi destinate all’uso pubblico, sono dotate di una tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili e di cartelli leggibili e identificabili.
3. La rampa della scala in discesa è disposta in modo tale da evitare la possibilità di essere imboccata accidentalmente uscendo dagli ascensori, e a questo scopo è segnalata adeguatamente.
4. Corridoi e passaggi presentano un andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non presentano variazioni di livello ed in caso contrario le eventuali variazioni di livello sono superate mediante rampe.
5. I corridoi e passaggi hanno una larghezza minima di 1 metro. Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di una sedia ruote o di una barella, il lato minore delle piattaforme di distribuzione e le parti terminali dei corridoi e dei passaggi, hanno una larghezza minima di 1,50 metri. Allargamenti del percorso di tale dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare del corridoio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.