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Regolamento 29 luglio 2009, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 3 agosto 2009

Art. 10
- Accessi esterni agli edifici
1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri.
2. In corrispondenza degli accessi alle costruzioni edilizie sono ammessi dislivelli dei percorsi, purchè arrotondati o smussati e di altezza non superiore a 2,5 centimetri. Se l’altezza del dislivello è maggiore, le variazioni di livello sono superate mediante rampe, in conformità a quanto previsto all’articolo 6.
3. Il piano di eventuali collegamenti verticali è realizzato allo stesso livello dell'accesso.
4. Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e si estendono per ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri. In tali spazi è garantita, inoltre, un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.