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Regolamento 5 giugno 2009, n. 28/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009

Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 77 del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L’articolo 77 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 77 - Standard dei percorsi formativi
1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.