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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


visto l’articolo 42 dello Statuto;


vista la legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e in particolare l’articolo 49;


visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta del 16/10/2008;


visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 1172;


visto il parere della III commissione (Attività produttive) e della IV commissione (Sanità), espresso nella seduta congiunta del 21 gennaio 2009;


visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;


vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 204;


Considerato quanto segue


1. A fronte del trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque delle acque minerali, di sorgente e termali, e della permanenza nel patrimonio indisponibile della Regione dei relativi giacimenti minerari, si rende necessario un costante monitoraggio per verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti acquiferi;


2. tutti i dati risultanti dal monitoraggio confluiscono nella banca dati informatica. La Regione inserisce nel sistema informativo geografico regionale gli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni in essere;


3. ai fini della tutela del bene acqua minerale naturale, termale e di sorgente, e della salvaguardia del territorio, vengono posti dei limiti all’area del permesso di ricerca e un dettagliato sistema di chiusura dei pozzi;


4. le etichette delle acque minerali naturali e di sorgente devono contenere una serie di parametri chimici e chimico- fisici puntualmente elencati;


5. le opere di captazione e i materiali destinati al contatto con l’acqua devono possedere caratteristiche tecniche ed igienico- sanitarie tali da costituire un’efficace protezione contro ogni pericolo di inquinamento;


6. il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente si svolge tramite procedure di analisi dei campioni che necessitano di essere dettagliatamente disciplinate sotto il profilo tecnico-scientifico;


7. di accogliere il parere congiunto della III commissione (Attività produttive) e della IV commissione (Sanità) e di adeguare conseguentemente il testo;


8. il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali;


si approva il presente regolamento


CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), secondo quanto disposto dall’articolo 49 della medesima legge.
Art. 2
- Funzioni comunali e regionali (articoli 4 e 6 l.r. 38/2004 )
1. I Comuni, ai fini dell’esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti di cui agli articoli 9 e 15 della l.r. 38/2004 , si avvalgono delle strutture amministrative regionali e degli uffici territoriali del Genio civile a seguito di apposite intese concluse con la Regione.
Art. 3
- Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni (articolo 6, comma 1, lettera a) l.r. 38/2004 )
1. La Regione, tramite le proprie strutture territoriali, provvede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’inserimento nel sistema informativo geografico regionale degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in essere, completi dei contenuti di cui all’articolo 15 della l.r. 38/2004 e agli articoli 14 e 19 del presente regolamento. Agli elenchi in tal modo istituiti i comuni hanno accesso ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.
2. Per l’aggiornamento dell’elenco dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla loro emissione, copia degli atti di rilascio, proroga, rinuncia e decadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni medesime, nonché di ogni altro atto modificativo degli stessi.
3. La Regione per la realizzazione del Programma regionale per la società dell’Informazione e della conoscenza, predispone il piano di realizzazione per una piattaforma tecnico-informatica, condivisa tra tutti i soggetti interessati.
Art. 4
- Monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti (articolo 6, comma 1, lettera c) l.r. 38/2004 )
1. La Regione realizza il monitoraggio costante per verificare la sostenibilità dello sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali, di sorgente e termali, mediante l’analisi del regime e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.
2. Ai soli fini del monitoraggio, i giacimenti sono distinti in giacimenti di acque minerali naturali e di sorgente, ed in giacimenti di acque termali.
3. Il monitoraggio consente di definire, per ciascun acquifero significativo, un valore di abbassamento superato il quale, nel corso della durata della concessione, occorre procedere a ulteriori controlli, onde verificare in maniera più accurata le relazioni tra sfruttamento e ricarica dell’acquifero.
Art. 5
- Individuazione del pozzo o sorgente per la misurazione (articolo 6, comma 1, lettera c) l.r. 38/2004 )
1. Le strutture regionali territoriali individuano, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’interno dell’area di concessione, un pozzo per la misura in continuo del livello piezometrico, o una sorgente per la misura della portata.
2. I pozzi e le sorgenti, individuate ai sensi del comma 1, sono strumentati a cura del concessionario, con misuratore in continuo dei livelli o delle portate per le sorgenti, della conducibilità e della temperatura, con trasmissione dei dati in remoto o per via telematica con cadenza mensile alle strutture regionali territoriali; i pozzi sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.
3. Ai fini del monitoraggio dello sfruttamento del giacimento, gli altri pozzi presenti nell’area della concessione sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa.
4. I dati di cui ai commi 2 e 3 confluiscono, trimestralmente, in una banca dati informatica comune per tutto il territorio regionale, gestita dalla Regione Toscana.
Art. 6
- Frequenza della trasmissione dei dati rilevati e delle analisi chimiche e isotopiche(articolo 29 l.r. 38/2004 )
1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004 i dati da trasmettere con frequenza trimestrale sono quelli relativi alle misure delle portate, del livello piezometrico nei pozzi e nei piezometri, della temperatura, della conducibilità elettrica e del PH.
2. Le analisi chimiche previste dall’articolo 29, comma 2, lett. c) della l.r.38/2004 sono eseguite almeno con cadenza annuale; le analisi isotopiche sono eseguite almeno con cadenza triennale.
Art. 7
- Caratteristiche tecniche delle strumentazioni di monitoraggio (articolo 29 l.r. 38/2004 )
1. I misuratori automatici della portata di cui all’articolo 29, comma 1 della l.r. 38/2004 sono di tipo elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito indicata:
a) misuratore di portata;
b) visualizzatore della portata istantanea misurata;
c) totalizzatore della quantità di acqua misurata;
d) registratore dati preferibilmente su supporto informatico.
2. I dati di cui al comma 1 lett. d ) sono registrati secondo giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.
3. I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che consentano, comunque, l’applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l’inalterabilità dello strumento, oltre che sul pozzo o sorgente anche direttamente sulla condotta di alimentazione delle linee o impianti di imbottigliamento immediatamente a valle del serbatoio di carico e in ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o più condotte di alimentazione ciascuna è dotata di singolo contatore e reca apposita sigla di identificazione dell’acqua interessata.
4. I sigilli di garanzia, di cui al comma 3, sono apposti dal concessionario alla presenza di un soggetto designato dal comune.
5. Il concessionario è tenuto ad annotare sul registro, di cui all’articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004 , le manutenzioni ordinarie e straordinarie ovvero le interruzioni di durata superiore alle ventiquattro ore.
6. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli il concessionario è tenuto a comunicare al comune i tempi e le modalità delle operazioni necessarie.
Art. 8
- Misure per la definizione della portata utilizzabile(articolo 49, comma 1, lettera a septies) l.r. 38/2004 )
1. La portata di esercizio e i parametri idrogeologici caratteristici del giacimento nel caso di prelievo da un unico pozzo, sono misurati mediante prove di pompaggio, da eseguirsi preferibilmente in periodo di magra, come di seguito dettagliato:
a) una prova di pompaggio a gradini, di breve durata, articolata su almeno quattro valori di portata, avendo cura di raggiungere per ciascun gradino la stabilizzazione del livello e facendo ricorso a strumenti di rilevazione in continuo;
b) una prova di lunga durata alla portata di esercizio, intesa come aliquota della portata critica ottenuta con la prova a gradini di cui alla lettera a), con rilevazione in continuo degli abbassamenti del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro opportunamente ubicato;
c) una prova di risalita, al termine della prova di pompaggio di lunga durata, proseguendo la rilevazione dei livelli in continuo fino al recupero della quota piezometrica iniziale o almeno fino alla completa stabilizzazione del livello.
2. Nel caso di prelievo da più pozzi, è valutata, oltre a quanto previsto al comma 1 per ciascuno di essi, anche la presenza di interferenze e quindi la portata di esercizio complessiva.
3. Nel caso di sorgenti, sono eseguite misure periodiche della portata per un periodo minimo di almeno un anno e con cadenza di almeno un mese o inferiore in corrispondenza di eventi piovosi. Tali misurazioni sono effettuate per definire la loro portata media annua, intesa come rapporto fra l’integrale della curva delle portate in funzione del tempo e il periodo di tempo considerato, e la curva di esaurimento, da cui ricavare la portata minima annuale e il volume di immagazzinamento.
Art. 9
- Operazione di chiusura dei pozzi (articolo 49, comma 1, lettera a sexies) l.r. 38/2004 )
1. Le operazione di chiusura di un pozzo, consistenti nella sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra questa e la parete del foro, sono realizzate in modo da escludere che l'opera costituisca una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento nel sottosuolo, ovvero possa causare la depressurizzazione degli acquiferi profondi, nonché consentire il mantenimento della netta separazione degli acquiferi individuati.
2. Il progetto di chiusura, redatto da un professionista qualificato, è approvato dal comune sentite le strutture territoriali regionali. Il progetto contiene:
a) la successione litostratigrafica di riferimento, con indicazione degli acquiferi rinvenuti e delle relative quote;
b) lo schema di completamento attuale del pozzo;
c) la descrizione delle tecniche di chiusura impiegate nel caso di pozzo monofalda o multifalda;
d) il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria alla cementazione;
e) la eventuale punzonatura o taglio della tubazione di rivestimento del pozzo;
f) le modalità di iniezione;
g) le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.
3. A seguito dell’effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo, il professionista di cui al comma 2 redige una relazione finale contenente:
a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali approvate;
d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
e) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.
CAPO II
- Del permesso di ricerca
Art. 10
- Documentazione per il rilascio del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di permesso di ricerca è presentata dal soggetto interessato al comune competente ed è corredata dagli elaborati tecnici di cui all’allegato A.
2. L’istanza è, altresì, corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato B.
3. Il permesso è rilasciato dal comune competente, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali ed urbanistiche.
Art. 11
- Limiti dell’area del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a bis) l.r. 38/2004 )
1. L’area richiesta per la ricerca è delimitata da vertici individuati in campagna con picchetti semipermanenti ben infissi nel terreno; i lati che uniscono tali vertici seguono, ove possibile, limiti fisici riconoscibili sul terreno, ovvero, quando ciò non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due picchetti successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.
Art. 12
- Denominazione convenzionale del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di permesso di ricerca indica la denominazione convenzionale da attribuire al permesso stesso.
2. Il comune verifica che la denominazione convenzionale, scelta dal richiedente, non rappresenti caso di omonimia con altro permesso di ricerca o concessione di coltivazione già esistente in Toscana; la stessa valutazione è effettuata qualora venga richiesta una variazione della denominazione convenzionale già assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli elenchi di cui all’articolo 3.
Art. 13
- Pubblicità dell’istanza di permesso(articolo 8 quater, comma 1 l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di permesso di ricerca, corredata dalla mappa catastale e dal piano parcellare, è affissa per venti giorni all’albo pretorio di tutti i comuni nei quali ricade l’area di ricerca; essa è altresì pubblicata per almeno venti giorni nei siti telematici dei comuni medesimi, nonché in quello della Regione Toscana.
2. I comuni di cui al comma 1 inviano al comune, il cui territorio è interessato dalla maggiore area di ricerca, il referto di pubblicazione dell’istanza completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute.
3. I soggetti controinteressati possono proporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio ai sensi del comma 1, eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza di permesso di ricerca, presentandole al proprio comune che, se diverso da quello il cui territorio è interessato dalla maggiore area di ricerca, provvede ad inviarle al comune competente per l’istruttoria ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 38/2004 .
Art. 14
- Contenuto del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene:
a) le generalità del titolare e il suo domicilio;
b) la data di inizio e la durata del permesso di ricerca e la superficie accordata;
c) l’ammontare del diritto proporzionale annuo, determinato ai sensi dell’articolo 10 della l. r. 38/2004 ;
d) la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
e) i seguenti allegati, parti integranti del provvedimento con cui è rilasciato il permesso: piano topografico, piano catastale e piano parcellare sui quali è delimitata l’area oggetto del permesso di ricerca.
Art. 15
- Svolgimento dei lavori di ricerca(articolo 8 quinquies l.r. 38/2004 )
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 quinquies, comma 1 e 2, della l.r. 38/2004 , il titolare del permesso di ricerca è tenuto altresì a comunicare tempestivamente le informazioni circa lo svolgimento delle fasi salienti della ricerca al comune competente.
2. Il titolare del permesso di ricerca realizza tutte le misure necessarie alla corretta definizione della portata utilizzabile con le modalità di cui all’articolo 8.
3. Il titolare del permesso deve indicare, nella relazione di cui all’articolo 8 quinquies della l.r. 38/2004 , la tempistica dei lavori realizzati ed i risultati dettagliati delle perforazioni eseguite, delle prove di portata e delle analisi effettuate; contestualmente, egli trasmette al comune un programma dei lavori per i dodici mesi successivi.
Art. 16
- Relazione di fine ricerca(articolo 14, comma 3 l.r. 38/2004 )
1. Il titolare del permesso di ricerca, nella relazione di fine ricerca di cui all’articolo 14, comma 3, della l.r. 38/2004 deve riferire in merito all’intera ricerca condotta, fornendo almeno:
a) i dati di portata;
b) le caratteristiche chimico – fisiche dell’acqua captata;
c) l’elenco delle opere realizzate;
d) gli importi delle spese sostenute.
2. Il comune utilizza i dati di cui al comma 1 al fine dell’indizione della procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 14, comma 4 della l.r. 38/2004 .
CAPO III
- Della concessione di coltivazione del giacimento
Art. 17
- Documentazione per il rilascio della concessione di coltivazione(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004 )
1. Le istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento sono presentate dai soggetti interessati al comune competente e sono corredate dagli elaborati tecnici di cui all’allegato C.
2. Le istanze sono, altresì, corredate dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato D.
3. La concessione di coltivazione è rilasciata dal comune, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali e urbanistiche
Art. 18
- Denominazione convenzionale della concessione(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di concessione indica la denominazione convenzionale del giacimento.
2. Il comune verifica che la denominazione scelta dal richiedente non rappresenti caso di omonimia con altra concessione o permesso di ricerca già esistente in Toscana. La stessa valutazione è effettuata qualora venga richiesta una variazione della denominazione già assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli elenchi di cui all’articolo 3.
Art. 19
1. Il provvedimento comunale relativo alla concessione di coltivazione contiene, oltre a quanto previsto dall’articolo 15 della l. r. 38/2004 , i seguenti elementi:
a) la planimetria e il verbale di delimitazione dell’area di concessione;
b) il programma generale di coltivazione;
c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d’ufficio, i relativi parametri urbanistici e la normativa tecnica da seguire;
d) la convenzione stipulata fra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della l.r. 38/2004 .
Art. 20
- Perimetrazione dell’area di concessione(articolo 49, comma 1, lettera a bis) l.r. 38/2004 )
1. L’area di concessione è delimitata in campagna da vertici monumentati in maniera permanente, ben visibili e con indicati il nome della concessione e il numero del vertice. I lati che uniscono i vertici seguono preferibilmente limiti fisici ben riconoscibili sul terreno o, quando ciò non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due vertici successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.
CAPO IV
- Disposizioni patrimoniali
Art. 21
- Acquisizione di pertinenze(articolo 23 l.r. 38/2004 )
1. Il comune, allo scadere della concessione o in caso di mancato rinnovo della stessa, procede alla ricognizione delle pertinenze esistenti, ai fini dell’iscrizione delle stesse al patrimonio regionale.
2. Copia del verbale di ricognizione delle pertinenze è trasmessa dal comune alla competente struttura regionale.
Art. 22
- Cancellazione dal patrimonio regionale(articolo 6, comma 3 bis) l.r. 38/2004 )
1. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione Toscana, non prima di due anni dalla pronuncia di decadenza dell’ultima concessione, qualora il comune, d’ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti il venir meno delle caratteristiche di cui all’articolo 3 della l. r. 38/2004 .
2. Per l’accertamento del requisito di cui al comma 1 il comune si avvale delle strutture regionali territoriali.
3. Il comune comunica tempestivamente alla Regione l’assenza del requisito di cui al comma 1 per la cancellazione del bene dal patrimonio della Regione.
CAPO V
- Disposizioni relative all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente
Art. 23
- Etichette delle acque minerali naturali(articolo 35 l.r. 38/2004 )
1. L’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta è disposto dal comune competente per territorio di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2004 nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nell’allegato H, sezione 6.
2. L’aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta è disposto dal comune competente previo parere favorevole dell’azienda USL competente per territorio (1)

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 1.

. L’utilizzazione delle etichette giacenti, recanti i dati della precedente analisi, è consentita per un periodo massimo di sessanta giorni dall’aggiornamento delle analisi stesse, salva motivata valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
3. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2004 le indicazioni obbligatorie da riportare nell’etichetta delle acque minerali naturali in occasione del rinnovo delle analisi sono elencate nell’allegato E.
Art. 23 bis
- Autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente (2)

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 2.

1. L’autorizzazione per l’avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente di cui all’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente) è rilasciata in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40 (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. I requisiti generali e specifici per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) requisiti previsti dagli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9, 11 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) per le acque minerali naturali;
b) requisiti previsti dagli articoli 22, comma 2, e 23, 24 e 25 del d. lgs 176/2011 per le acque di sorgente;
c) requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, di cui all’articolo 42 della l.r. 38/2004, come specificati dall’articolo 24 e dall' allegato F del presente regolamento;
d) requisiti di igiene generale di cui al reg. (CE) 852/2004.
3. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l' inizio dell‘attività.
4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal comune dove è situato lo stabilimento di utilizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell‘azienda USL ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.
5. Il numero di identificazione di cui al comma 4 è unico per ogni stabilimento.
6. Le modalità procedurali di cui al comma 1 sono contenute nell'allegato G.
Art. 24
- Requisiti tecnici delle opere di captazione e requisiti igienico- sanitari dei materiali destinati al contatto con le acque(articolo 42 l.r. 38/2004 )
1. Le opere di captazione di nuova realizzazione presentano i requisiti tecnici indicati nell’allegato F.
2. I soggetti esercenti attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente sono tenuti ad adeguare le opere di captazione esistenti ai requisiti tecnici di cui al comma 1 qualora eseguano sulle opere stesse uno degli interventi elencati nell’allegato F punto 4.
3. Nell’allegato F sono indicati altresì i requisiti igienico- sanitari dei materiali destinati al contatto con le acque.
Art. 25
- Disciplina del controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente(articolo 46 l.r. 38/2004 )
1. Il controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente viene effettuato dalle aziende USL ed è attuato secondo le disposizioni del regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Le aziende USL accertano che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’esercente dell’attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente.
2. Ai fini del controllo ufficiale, i soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente tengono a disposizione (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 3.

presso l’azienda USL competente copia delle analisi annuali chimiche e microbiologiche eseguite ai sensi dell’articolo 17 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali).
3. Nell’allegato H sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all’esecuzione dei prelievi;
b) modalità di effettuazione dei controlli analitici e di ripartizione dei relativi costi;
c) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
d) procedure per l’emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l’invio dei referti analitici.
3 bis. Con successivo atto della Giunta Regionale è individuato il verbale unico regionale per il prelievo di campioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali. (4)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 3.

Capo V bis
Trattamento delle acque termali. Autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti termali (11)

Capo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 1.

Art. 25 bis
Trattamento delle acque termali (articolo 49, comma 1, lett. l quinquies, della l.r. 38/2004) (12)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 2.

1. Il trattamento dell’acqua termale che ricircola nelle acque delle piscine termali ai sensi dell’articolo 47 ter della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” deve avvenire attraverso le seguenti modalità utilizzabili anche in modo congiunto:
a) trattamento delle acque con idoneo mezzo filtrante, che risulti lavabile, anche in contro lavaggio, e sanificabile. Nell’ambito delle operazioni di contro lavaggio e sanificazione dei filtri è consentito l’uso di idonee sostanze chimiche aventi finalità di coadiuvanti di processo e di disinfezione;
b) irraggiamento delle acque a mezzo raggi UV di adeguata potenza in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e chimiche delle acque, nonché della portata degli impianti;
c) altre modalità di trattamento fisico che garantisca il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e l’assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà.
2. Il trattamento delle acque deve essere oggetto di un sistema di verifica dell’efficacia del trattamento con particolare riferimento al mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque alla captazione e di verifica di assenza di modifiche della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà terapeutiche, da svilupparsi nell’ambito delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies della l.r. 38/2004.
3. È consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche.
4. Nelle piscine termali in cui è presente il trattamento delle acque termali lo svuotamento periodico della vasca previsto dall'articolo 47 ter, comma 1, lettera h), può essere anche parziale negli invasi naturali, fatto salvo il rispetto della frequenza mensile e la verifica dell’adeguatezza delle operazioni di sanificazione.
5. La valutazione del mantenimento della composizione delle acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche è effettuata sulla base di tolleranze di concentrazione la cui entità è proporzionale alla medesima concentrazione. Con decreto dirigenziale sono individuate le tolleranze da utilizzare per la valutazione sopra indicata.
6. Gli stabilimenti termali possono informare gli utenti della struttura in merito all’effettuazione del trattamento dell’acqua termale, eventualmente anche mettendo a disposizione dell’utenza l’esito dei controlli analitici sulle acque termali effettuati dagli Organi di vigilanza.
Art. 25 ter
Requisiti autorizzativi e modalità di rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti termali (articolo 49, comma 1, lett. l bis, l ter e l quater, della l.r. 38/2004) (13)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 3.

1. Il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e all’esercizio degli stabilimenti termali è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e specifico per determinati cicli di cure individuati nell’Allegato H bis al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta delle autorizzazioni di cui al comma 1.
Art. 25 quater
Requisiti e modalità di rilascio dell'accreditamento e del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali (articolo 47 terdecies, comma 3, e articolo 49, comma 1, lett. l septies, della l.r. 38/2004) (14)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 4.

1. L’accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all’articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004, è subordinato all’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali individuati nell’Allegato H quater al presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio dell’accreditamento di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Allegato H ter al presente regolamento. L’accreditamento è richiesto al Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, che con decreto approva la modulistica per la richiesta di accreditamento.
3. L’Allegato H quinquies al presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato di cui all'articolo 47 terdecies, comma 3, della l.r. 38/2004. Con decreto del competente Settore della Giunta Regionale è approvata la modulistica per la richiesta di attribuzione del livello tariffario differenziato, ivi compreso il questionario per l’autovalutazione del medesimo livello.
Art. 25 quinquies
Programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale (articolo 49, comma 1, lett. l sexies, della l.r. 38/2004) (15)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 5.

1. Le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo, sono indicate nell’allegato H sexies al presente regolamento.
2. Il controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali è programmato sulla base della categorizzazione del rischio dei medesimi stabilimenti che è effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL e periodicamente aggiornata.
3. Nell'allegato H sexies sono disciplinati in particolare i seguenti oggetti:
a) criteri per la categorizzazione del rischio degli stabilimenti termali;
b) frequenze dei controlli ufficiali;
c) modalità per la riapertura degli stabilimenti termali ad apertura stagionale;
d) modalità di effettuazione dei controlli analitici;
e) modalità di trasporto dei campioni e definizione del personale competente all'esecuzione dei prelievi;
f) metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici, chimico - fisici e microbiologici;
g) procedure per l'emissione del giudizio di accettabilità sui campioni prelevati e per l'invio dei referti analitici;
h) modalità per la gestione delle irregolarità;
i) modalità per le verifiche sui piani di autocontrollo;
l) registrazione e rendicontazione periodica delle attività di controllo.
Art. 25 sexies
Comunicazione dei dati di spesa sanitaria da parte degli stabilimenti termali (articolo 49, comma 1, lett. l octies, della l.r. 38/2004) (16)

Articolo inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 6.

1. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’articolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ed in coerenza con quanto previsto all’articolo 47 septies, comma 3, della l.r. 38/2004, gli stabilimenti termali sono tenuti a comunicare al competente Settore della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno: cognome, nome e codice fiscale del direttore sanitario se variato nell’anno corrente.
CAPO VI
- Norma finale
Art. 26
- Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.