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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 8
- Misure per la definizione della portata utilizzabile(articolo 49, comma 1, lettera a septies) l.r. 38/2004 )
1. La portata di esercizio e i parametri idrogeologici caratteristici del giacimento nel caso di prelievo da un unico pozzo, sono misurati mediante prove di pompaggio, da eseguirsi preferibilmente in periodo di magra, come di seguito dettagliato:
a) una prova di pompaggio a gradini, di breve durata, articolata su almeno quattro valori di portata, avendo cura di raggiungere per ciascun gradino la stabilizzazione del livello e facendo ricorso a strumenti di rilevazione in continuo;
b) una prova di lunga durata alla portata di esercizio, intesa come aliquota della portata critica ottenuta con la prova a gradini di cui alla lettera a), con rilevazione in continuo degli abbassamenti del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro opportunamente ubicato;
c) una prova di risalita, al termine della prova di pompaggio di lunga durata, proseguendo la rilevazione dei livelli in continuo fino al recupero della quota piezometrica iniziale o almeno fino alla completa stabilizzazione del livello.
2. Nel caso di prelievo da più pozzi, è valutata, oltre a quanto previsto al comma 1 per ciascuno di essi, anche la presenza di interferenze e quindi la portata di esercizio complessiva.
3. Nel caso di sorgenti, sono eseguite misure periodiche della portata per un periodo minimo di almeno un anno e con cadenza di almeno un mese o inferiore in corrispondenza di eventi piovosi. Tali misurazioni sono effettuate per definire la loro portata media annua, intesa come rapporto fra l’integrale della curva delle portate in funzione del tempo e il periodo di tempo considerato, e la curva di esaurimento, da cui ricavare la portata minima annuale e il volume di immagazzinamento.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.