Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 23 bis
- Autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente (2)

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R, art. 2.

1. L’autorizzazione per l’avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente di cui all’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n.38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente) è rilasciata in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40 (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. I requisiti generali e specifici per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) requisiti previsti dagli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9, 11 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) per le acque minerali naturali;
b) requisiti previsti dagli articoli 22, comma 2, e 23, 24 e 25 del d. lgs 176/2011 per le acque di sorgente;
c) requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, di cui all’articolo 42 della l.r. 38/2004, come specificati dall’articolo 24 e dall' allegato F del presente regolamento;
d) requisiti di igiene generale di cui al reg. (CE) 852/2004.
3. L’autorizzazione è rilasciata con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l' inizio dell‘attività.
4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal comune dove è situato lo stabilimento di utilizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell‘azienda USL ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.
5. Il numero di identificazione di cui al comma 4 è unico per ogni stabilimento.
6. Le modalità procedurali di cui al comma 1 sono contenute nell'allegato G.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.