Menù di navigazione

Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 14
- Contenuto del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a ter) l.r. 38/2004 )
1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene:
a) le generalità del titolare e il suo domicilio;
b) la data di inizio e la durata del permesso di ricerca e la superficie accordata;
c) l’ammontare del diritto proporzionale annuo, determinato ai sensi dell’articolo 10 della l. r. 38/2004 ;
d) la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
e) i seguenti allegati, parti integranti del provvedimento con cui è rilasciato il permesso: piano topografico, piano catastale e piano parcellare sui quali è delimitata l’area oggetto del permesso di ricerca.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.