Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 10
- Documentazione per il rilascio del permesso di ricerca(articolo 49, comma 1, lettera a quater) l.r. 38/2004 )
1. L’istanza di permesso di ricerca è presentata dal soggetto interessato al comune competente ed è corredata dagli elaborati tecnici di cui all’allegato A.
2. L’istanza è, altresì, corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attività da intraprendere di cui all’allegato B.
3. Il permesso è rilasciato dal comune competente, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali ed urbanistiche.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.