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Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

CAPO III
- Presentazione e ammissione dei progetti e dei documenti operativi (16)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

Art. 7
- Presentazione dei progetti e dei documenti operativi (articoli 5, 7, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006 ) (17)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

1. I progetti ed i documenti operativi (18)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

di servizio civile regionale sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all’albo.
2. I progetti ed i documenti operativi (18)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

possono essere presentati da:
a) gli enti di cui all’articolo 3, comma 1 bis (19)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

con riferimento alle sedi di cui ciascun ente ha dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo;
b) più enti singolarmente iscritti in coprogettazione, con riferimento alle sedi di cui gli stessi enti hanno dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) gli enti individuano un ente capofila responsabile della gestione e della realizzazione del progetto. A tal fine al progetto è allegato l’accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione.
4. Gli enti di prima categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

5. Gli enti di seconda categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

5 bis. Gli enti di terza categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani. (21)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabilite nei relativi bandi. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Art. 8
- Contenuto dei progetti e dei documenti operativi (articoli 7, commi 2 e 4, 7 ter e 19, comma 1, lettera b), l.r. 35/2006 ) (22)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

1. I progetti contengono quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 e 7 bis comma 3 della l.r. 35/2006.
2. I documenti operativi contengono quanto previsto dall’articolo 7 ter comma 4 della l.r. 35/2006.
3. Per ogni progetto o documento operativo può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci, ad eccezione dei progetti di cui all’articolo 7 ter della l.r. 35/2006.
4. Le attività previste dai progetti e dai documenti operativi si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 9
- Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione(articoli 7, comma 4, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006 ) (23)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

1. Il competente ufficio della Regione non ammette a valutazione i progetti o i documenti operativi (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

nei seguenti casi:
a) mancata iscrizione all’albo dell’ente che ha presentato il progetto o il documento operativo;(24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

b) non corrispondenza del progetto con i settori di cui all’articolo 3 della l.r. 35/2006 ;
b bis) non corrispondenza del documento operativo con il progetto predisposto dalla Regione; (25)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

c) inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi; (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

c bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e giovani per bando; (25)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

c ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all’articolo 8 comma 3; (25)

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

d) durata del periodo di preparazione, supporto e guida al servizio civile inferiore ai termini minimi previsti dall’articolo 21, comma 1 e 1 bis; (24)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

e) previsione di oneri economici a carico dei giovani.
Art. 10
- Formazione della graduatoria(articoli 7, comma 4, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b), b bis) l.r. 35/2006 ) (26)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

1. I progetti o i documenti operativi ammessi sono valutati sulla base dei criteri di cui all'Sito esternoallegato B al presente regolamento. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

1 bis. I progetti o documenti operativi che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell’allegato B al presente regolamento non sono approvati. (28)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

2. Nel caso in cui nella graduatoria vi siano più progetti o documenti operativi con medesimo punteggio collocati nell’ultima posizione utile per ottenere il finanziamento e non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti, il competente ufficio regionale può apportare di propria iniziativa una riduzione dei giovani indicati nei medesimi progetti o documenti operativi proporzionalmente al numero di giovani richiesto. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

3. La graduatoria dei progetti o dei documenti operativi, con l’indicazione di quelli finanziati, è approvata con decreto del dirigente del competente ufficio della Regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi ed è pubblicata sul BURT. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

4. Gli enti interessati rendono pubblici i progetti o i documenti operativi (29)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

approvati sul proprio sito internet.
Art. 10 bis
- Progetti approvati ed autofinanziati dagli enti (articolo 7, comma 5 ter, l.r. 35/2006)(30)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento regionale possono essere finanziati dall’ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.
2. L’ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio della Regione dichiarazione attestante la volontà di procedere all’ autofinanziamento di cui al comma 1.
3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all’ente il termine e le modalità di trasmissione delle risorse necessarie.
4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l’esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all’articolo 11 bis.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.