Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
CAPO III
- Presentazione e ammissione dei progetti e dei documenti operativi (16)
Art. 7
- Presentazione dei progetti e dei documenti operativi (articoli 5, 7, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006 ) (17)
1. I progetti ed i documenti operativi (18) di servizio civile regionale sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all’albo.
a) gli enti di cui all’articolo 3, comma 1 bis (19) con riferimento alle sedi di cui ciascun ente ha dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo;
b) più enti singolarmente iscritti in coprogettazione, con riferimento alle sedi di cui gli stessi enti hanno dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) gli enti individuano un ente capofila responsabile della gestione e della realizzazione del progetto. A tal fine al progetto è allegato l’accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione.
4. Gli enti di prima categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani. (20)
5. Gli enti di seconda categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani. (20)
5 bis. Gli enti di terza categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani. (21)
6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabilite nei relativi bandi. (20)
Art. 8
- Contenuto dei progetti e dei documenti operativi (articoli 7, commi 2 e 4, 7 ter e 19, comma 1, lettera b), l.r. 35/2006 ) (22)
1. I progetti contengono quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 e 7 bis comma 3 della l.r. 35/2006.
2. I documenti operativi contengono quanto previsto dall’articolo 7 ter comma 4 della l.r. 35/2006.
3. Per ogni progetto o documento operativo può essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci, ad eccezione dei progetti di cui all’articolo 7 ter della l.r. 35/2006.
4. Le attività previste dai progetti e dai documenti operativi si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 9
- Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione(articoli 7, comma 4, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006 ) (23)
1. Il competente ufficio della Regione non ammette a valutazione i progetti o i documenti operativi (24) nei seguenti casi:
a) mancata iscrizione all’albo dell’ente che ha presentato il progetto o il documento operativo;(24)
b) non corrispondenza del progetto con i settori di cui all’articolo 3 della l.r. 35/2006 ;
c) inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi; (24)
c bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e giovani per bando; (25)
c ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all’articolo 8 comma 3; (25)
d) durata del periodo di preparazione, supporto e guida al servizio civile inferiore ai termini minimi previsti dall’articolo 21, comma 1 e 1 bis; (24)
e) previsione di oneri economici a carico dei giovani.
Art. 10
- Formazione della graduatoria(articoli 7, comma 4, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b), b bis) l.r. 35/2006 ) (26)
1. I progetti o i documenti operativi ammessi sono valutati sulla base dei criteri di cui all'allegato B al presente regolamento. (27)
1 bis. I progetti o documenti operativi che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell’allegato B al presente regolamento non sono approvati. (28)
2. Nel caso in cui nella graduatoria vi siano più progetti o documenti operativi con medesimo punteggio collocati nell’ultima posizione utile per ottenere il finanziamento e non sia possibile avviare al servizio tutti i giovani richiesti, il competente ufficio regionale può apportare di propria iniziativa una riduzione dei giovani indicati nei medesimi progetti o documenti operativi proporzionalmente al numero di giovani richiesto. (27)
3. La graduatoria dei progetti o dei documenti operativi, con l’indicazione di quelli finanziati, è approvata con decreto del dirigente del competente ufficio della Regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi ed è pubblicata sul BURT. (27)
4. Gli enti interessati rendono pubblici i progetti o i documenti operativi (29) approvati sul proprio sito internet.
Art. 10 bis
- Progetti approvati ed autofinanziati dagli enti (articolo 7, comma 5 ter, l.r. 35/2006)(30)
1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento regionale possono essere finanziati dall’ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.
2. L’ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio della Regione dichiarazione attestante la volontà di procedere all’ autofinanziamento di cui al comma 1.
3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all’ente il termine e le modalità di trasmissione delle risorse necessarie.
4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l’esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all’articolo 11 bis.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.