Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 9
- Progetti e documenti operativi non ammessi a valutazione(articoli 7, comma 4, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006 ) (23)
1. Il competente ufficio della Regione non ammette a valutazione i progetti o i documenti operativi (24) nei seguenti casi:
a) mancata iscrizione all’albo dell’ente che ha presentato il progetto o il documento operativo;(24)
b) non corrispondenza del progetto con i settori di cui all’articolo 3 della l.r. 35/2006 ;
c) inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la presentazione dei progetti o dei documenti operativi; (24)
c bis) mancato rispetto del numero massimo di progetti o documenti operativi e giovani per bando; (25)
c ter) mancato rispetto del numero di giovani per progetto o documento operativo di cui all’articolo 8 comma 3; (25)
d) durata del periodo di preparazione, supporto e guida al servizio civile inferiore ai termini minimi previsti dall’articolo 21, comma 1 e 1 bis; (24)
e) previsione di oneri economici a carico dei giovani.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.