Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 7
- Presentazione dei progetti e dei documenti operativi (articoli 5, 7, 7 bis, 7 ter e 19, comma 1, lettera b) l.r. 35/2006 ) (17)
1. I progetti ed i documenti operativi (18) di servizio civile regionale sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all’albo.
a) gli enti di cui all’articolo 3, comma 1 bis (19) con riferimento alle sedi di cui ciascun ente ha dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo;
b) più enti singolarmente iscritti in coprogettazione, con riferimento alle sedi di cui gli stessi enti hanno dichiarato la disponibilità all’atto dell’iscrizione all’albo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) gli enti individuano un ente capofila responsabile della gestione e della realizzazione del progetto. A tal fine al progetto è allegato l’accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione.
4. Gli enti di prima categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a diciotto progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani. (20)
5. Gli enti di seconda categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a sette progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani. (20)
5 bis. Gli enti di terza categoria iscritti all’albo, anche in coprogettazione, per ogni bando possono presentare fino a tre progetti o documenti operativi e richiedere complessivamente fino a venti giovani. (21)
6. I progetti o i documenti operativi di servizio civile sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalità stabilite nei relativi bandi. (20)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.