Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 6
- Modalità di tenuta e di aggiornamento dell’albo(articolo 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006 )
1. L’albo è istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L’elenco degli enti iscritti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2 bis. Le istanze di variazione possono essere presentate in ogni momento, salvo la modifica o l’aggiunta delle sedi di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) che può essere effettuata esclusivamente nel periodo di cui all’articolo 3, comma 1 ter. (12)
3. Le istanze di variazione sono presentate con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1 ed il competente ufficio della Regione provvede nel termine di cui all’articolo 4, comma 4.(13)
4. Il competente ufficio della Regione provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, gli enti possono presentare nuova domanda per l’iscrizione all’albo decorso un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.