Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 4
- Domanda di iscrizione(articoli 5, comma 2, e 19, comma 1, lettera a), l.r. 35/2006 )
1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente, è presentata al competente ufficio della Regione.
2. Nella domanda sono in particolare attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede legale ed il codice fiscale (62);
c) l’indicazione delle sedi di progetto che insistono sul territorio regionale o all’estero, la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il titolo giuridico in base al quale l’ente ha la disponibilità delle sedi. Ogni sede di attuazione può essere indicata da un unico ente. (7)
2 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per sede di attuazione di progetto una sola sede fisica contraddistinta da denominazione, via o piazza, numero civico ed eventuale partizione interna. Per ogni sede possono operare, compatibilmente con lo spazio a disposizione, fino a venti giovani anche afferenti a progetti diversi. (8)
3. Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) organigramma dell’ente, con particolare riferimento al personale dedicato alle attività del servizio civile;
c) documentazione comprovante l’attività svolta nell'ultimo anno (9) nell’ambito del territorio regionale.
4. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di sessanta (66) giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata.
5. Ad ogni ente iscritto è attribuito un codice regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.