Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 22 ter
Ricollocazione dei giovani (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006)(81)
1. Qualora il progetto sia soggetto alla revoca di cui all’articolo 20 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 35/2006, l’ufficio regionale competente ricolloca, ove possibile, i volontari per la restante durata del progetto, presso altri enti dello stesso territorio comunale o provinciale, o zone limitrofe, che abbiano progetti attivi inseriti nello stesso bando e posti disponibili, previo consenso del volontario e degli enti interessati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.