Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 22 bis
Procedimento sanzionatorio (articolo 20 ter l.r. 35/2006) (80)
1. L’ufficio regionale competente in materia di servizio civile avvia il procedimento sanzionatorio tramite contestazione scritta dell’addebito all’ente entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti o dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
2. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di un controllo o verifica effettuata dalla Regione, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale.
3. La contestazione indica:
a) i fatti oggetto della contestazione e la sanzione che si ritiene di applicare;
b) il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui l’ente, che deve essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento, adottato entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, lettera b), indica:
a) i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione;
b) la procedura seguita nella fase della contestazione;
c) la motivazione che ha condotto all’individuazione della specifica sanzione.
5. Qualora le controdeduzioni, fornite dall’ente ai sensi del comma 3, lettera b), siano congrue, il procedimento sanzionatorio è archiviato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.