Menù di navigazione

Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 21
1. L’attività di preparazione, , supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore e massima pari a quarantacinque ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale del l’attività.
2. L’attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all’estero è effettuata, sul territorio regionale o all’estero, dagli enti entro i primi due mesi dall’inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica d’impiego del giovane, con particolare riferimento all’organizzazione e missione dell’ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione delle emergenze, al contenuto professionale dell’attività, al contesto socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.
3. L’ente, durante tutti i mesi di servizio, può effettuare ulteriori ore di formazione aggiuntiva generale o specifica che non concorrono al raggiungimento del monte ore di cui ai commi 1 e 2, a condizione che tali ore siano indicate nel progetto.
4. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.
5. La parte generale di cui ai commi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall’ente titolare del progetto purché effettuata nell’ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.
6. L’attività di cui ai commi 1, 2 e 3 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.