Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 20
- Sostituzione dei giovani(articolo 19, comma 1, lettera f) l.r. 35/2006 )
1. Nei casi di cessazione dal servizio entro i primi tre mesi dall’avvio, gli enti sostituiscono (77) i giovani per il tempo residuale attingendo dalla graduatoria relativa al medesimo progetto e comunicando la sostituzione al competente ufficio della Regione.
2. Nel caso in cui dalla graduatoria di cui al comma 1 non sia possibile attingere giovani per la sostituzione, l’ente utilizza (77) la procedura di cui all’articolo 15, commi 4 e 5.
2 bis. Nei progetti finanziati con risorse comunitarie, la sostituzione dei giovani può essere effettuata fino alla specifica comunicazione inviata dal competente ufficio della Regione agli enti interessati. (78)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.