Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 19
- Cessazione dal servizio(articolo 19, comma 1, lettera f) l.r. 35/2006 )
1. Il competente ufficio della Regione dispone la cessazione per i giovani dal servizio civile nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del giovane;
b) comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui derivi un danno grave all’ente o a terzi;
c) assenze che comportino esclusione dal progetto nelle ipotesi di cui all’articolo 17, comma 10 (74)
c bis) svolgimento contemporaneo del servizio civile regionale e del servizio civile universale, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 5, lettera a), della legge 35/2006; (75)
c ter) qualora si usufruisca del congedo di maternità, in un’unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, per un periodo superiore ai sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1, ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, lettera b), della legge 35/2006. (75)
1 bis. Nel caso di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c ter), la giovane può presentare nuova domanda di servizio civile a condizione di possederne i requisiti.(76)
2. Nei casi di cui al comma 1 il trattamento economico è erogato al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo dei giorni di presenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.