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Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 17
- Articolazione dell’orario di servizio(articoli 9, comma 2, e 19, comma 1, lettera m) l.r. 35/2006 ) (72)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 12 febbraio 2024, n. 5/R, art. 7.

1. L’orario settimanale di cui all’articolo 9, comma 2 della l.r. 35/2006 può essere articolato su cinque o su sei giorni.
2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l’orario può essere differenziato nel corso dell’anno, nel rispetto dell’articolazione oraria di cui al comma 1, per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
3. In relazione alle caratteristiche del progetto, il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinquanta o cinquantacinque giorni per i progetti articolati rispettivamente su cinque o su sei giorni di servizio, previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
4. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:
a) venti giorni, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto, di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo su richiesta del giovane;
b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici;
c) due giorni di permesso retribuito per donazione sangue;
d) un giorno per convocazione a comparire davanti all’autorità giudiziaria;
e) fino a tre giorni per ogni evento luttuoso del coniuge e parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado;
f) fino a tre giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in caso sia portatore di handicap o assista parenti o affini (entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità;
g) un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali nel caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
h) per l’esercizio del diritto di voto:
1) un giorno per i volontari residenti da cinquanta a cinquecento chilometri di distanza dal luogo di servizio;
2) due giorni per i volontari residenti oltre cinquecento chilometri dal luogo di svolgimento del servizio.
5. Nel computo dei permessi per le operazioni elettorali ed esercizio del diritto di voto, non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto.
6. Le giornate in cui il giovane è stato impegnato per le operazioni elettorali e per l’esercizio del diritto di voto non danno diritto a recuperi.
7. La partecipazione del giovane eletto come membro della Consulta regionale del servizio civile alle sedute della stessa è considerata a tutti gli effetti come giornata di servizio.
8. Le assenze di cui al comma 4, lettere da b) a g), per gravidanza, per infortunio in servizio e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione.
9. Si procede alla riduzione dell’assegno, in proporzione ai giorni di assenza:
a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni anche non consecutivi;
b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni anche non consecutivi.
10. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 9.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.