Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 15
- Avvio al servizio(articolo 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 )
1. Le modalità di avvio al servizio sono definite dal contratto di cui all’articolo 16.
2. Qualora il progetto preveda attività rischiose, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera c) della l.r. 35/2006, all’avvio l’ente titolare del progetto è tenuto a verificare il possesso di specifici requisiti di idoneità da parte dei soggetti selezionati. (70)
3. Gli enti titolari dei progetti approvati comunicano al competente ufficio della Regione l’effettiva presa di servizio da parte dei giovani.
4. Gli enti, esaurita la graduatoria del progetto, per coprire posti vacanti attingono (71) a graduatorie proprie o di altri enti, prioritariamente a quelle relative a progetti dello stesso o analogo settore da svolgersi nel medesimo ambito provinciale.
5. L’avvio al servizio nell’ipotesi di cui al comma 4 è subordinato all’assenso del giovane e dell’altro ente ed è tempestivamente comunicato al competente ufficio della Regione. L’eventuale diniego del giovane non comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.