Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 12
- Domanda di selezione(articoli 8, comma 3, e 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006 )
1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della l.r. 35/2006 , presentano domanda direttamente agli enti che realizzano il progetto (33), utilizzando il modello allegato al bando e dichiarando in particolare sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 :
a) le proprie generalità;
c) di non aver svolto attività di servizio civile regionale o di aver prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana presso un altro ente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 35/2006 (69);
c bis) di non aver riportato le condanne di cui all’articolo 6 comma 1 lettera b bis) della l.r. 35/2006; (34)
d) di non avere prestato entro l’anno precedente alla data di uscita del bando, e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, a qualunque titolo, presso l’ente a cui chiedono di prestare servizio, attività retribuita dallo stesso ente o da altri soggetti(68)o di non avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente presso il quale chiedono di prestare servizio;
e) di aderire alle modalità attuative del progetto.
1 bis. I soggetti interessati, salvo quanto previsto al comma 1 ter, possono presentare una sola domanda per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate. (37)
1 ter. Per i progetti di servizio civile all’estero, di cui all’articolo 7 bis della l.r. 35/2006, i soggetti interessati possono presentare fino ad un massimo di due domande per bando, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate. (37)
2. Alla domanda è allegato il curriculum vitae.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.