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Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 10 bis
- Progetti approvati ed autofinanziati dagli enti (articolo 7, comma 5 ter, l.r. 35/2006)(30)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

1. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento regionale possono essere finanziati dall’ente proponente per il numero di giovani indicati nello stesso progetto.
2. L’ente proponente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti approvati, invia al competente ufficio della Regione dichiarazione attestante la volontà di procedere all’ autofinanziamento di cui al comma 1.
3. Il competente ufficio della Regione, preso atto della dichiarazione di cui al comma 2, comunica all’ente il termine e le modalità di trasmissione delle risorse necessarie.
4. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 3 comporta l’esclusione del progetto dal bando di selezione dei giovani di cui all’articolo 11 bis.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.