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Regolamento 24 dicembre 2008, n. 67/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”).

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima del 31 dicembre 2008

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 6 del d.p.g.r. 28/2007
1. L’ articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007 n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006 n. 55 “Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) è sostituito dal seguente:
Art.6
Contributi a compensazione di quanto corrisposto per l’ICI
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a totale compensazione di quanto versato a titolo di imposta comunale (ICI) sulla prima casa, come definita dalla normativa statale vigente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.