Menù di navigazione

Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

CAPO II
-Requisiti e procedimento per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco regionale
Art. 12
- Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale. Indicatori e standard
1. Possono iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 4 della l.r. 9/2008 le associazioni regionali senza fini di lucro, costituite, ai sensi della vigente normativa, come associazioni di consumatori, da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda. (3)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 3.

2. Le associazioni, di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
a) effettiva rappresentanza sociale;
b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;
c) svolgimento di un’attività continuativa sul territorio regionale.
3. L’effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
a) numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione toscana e presenza su almeno 5 province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione provinciale, risultanti da adesione specifica;
b) ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati non inferiore al 10 % del bilancio o rendiconto annuale e comunque non inferiore ad euro 4.000,00 evidenziate nelle scritture contabili, anche attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 3.

4. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza di almeno quattro sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno quattro province diverse della Toscana. (4)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 3.

5. Lo svolgimento dell’attività continuativa sul territorio regionale è comprovato dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
a) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;
b) documentazione attestante l’apertura di tre sportelli o sedi in tre diverse province della Toscana in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;
c) elenchi degli iscritti relativi agli ultimi tre anni; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 3.

d) documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale;
e) bilancio o rendiconto degli ultimi tre anni regolarmente approvato dagli organi preposti.
Art. 13
- Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale (6)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 4.

1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco regionale devono redigere apposita istanza. L'istanza è presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.
2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.
4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
Art. 13 bis
- Mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale
1. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale devono dimostrare di aver mantenuto i requisiti di iscrizione e sono tenute a presentare entro il 30 giugno di ogni anno:
a) copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti, evidenziando l'ammontare delle quote sottoscritte e delle somme versate dagli associati anche distintamente attraverso un prospetto riepilogativo, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo. Le quote si riferiscono all'annualità precedente a quella oggetto di iscrizione e devono corrispondere agli iscritti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a);
b) dichiarazione concernente:
1) il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia;
2) l'apertura al pubblico dello sportello in misura non inferiore all'80 % delle ore annuali dichiarate ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 2;
3) il numero delle pratiche gestite da ogni sportello nell'anno precedente;
4) l’elenco delle prestazioni gratuite fornite agli utenti, anche non iscritti, quali consulenze e fornitura modulistica.
2. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, con le modalità istruttorie determinate con decreto dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è equiparata alla perdita dei requisiti.
4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
Art. 13 ter
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 13 bis, le associazioni già iscritte nell'elenco regionale, ai fini della dimostrazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione, hanno tempo per adeguarsi alla nuova disciplina fino al 30 giugno 2016.
Art. 14
- Aggiornamento annuale dell'elenco
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale procede all’aggiornamento dell’elenco con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.