Menù di navigazione

Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

Art. 22
- Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio
1. Le modalità di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 10.

4. La verifica ha per oggetto:
a) le spese sostenute e la loro pertinenza all'attività svolta, nonché la corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;
b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attività realizzata, comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 10.

5. Qualora vengano riscontrate irregolarità nel rendiconto o negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura della Giunta regionale richiede le necessarie integrazioni all’associazione, che è tenuta a fornirle entro trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'articolo 24. (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 10.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.