Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008
Art. 22
- Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio
1. Le modalità di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale. (13)
4. La verifica ha per oggetto:
a) le spese sostenute e la loro pertinenza all'attività svolta, nonché la corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;
b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attività realizzata, comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato. (13)
5. Qualora vengano riscontrate irregolarità nel rendiconto o negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura della Giunta regionale richiede le necessarie integrazioni all’associazione, che è tenuta a fornirle entro trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'articolo 24. (15)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.