Menù di navigazione

Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

Art. 21
- Verifica in corso di svolgimento
1. La verifica sulle attività finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 , effettuata in corso di svolgimento, è diretta a riscontrare l’effettiva realizzazione delle iniziative, nonché il possesso degli elementi di valutazione.
2. L’avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 7 della l.r. 9/2008 , con l’invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
3. La verifica relativa all'attività di assistenza viene effettuata su un campione di sportelli, definito in base alle irregolarità riscontrate nell'annualità precedente. Essa viene svolta attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello nonché il possesso degli altri requisiti dichiarati dalle associazioni. (11)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 9.

4. Gli sportelli (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 9.

sono tenuti alla registrazione e conservazione dei dati necessari per il monitoraggio dell’attività.
5. I punti di assistenza pubblicizzati dagli strumenti regionali di comunicazione e di informazione sono soggetti a controllo a campione, allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura: qualora il controllo dia esito negativo, cessa ogni attività regionale di comunicazione e di informazione. (11)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 9.

6. Le variazioni dei dati degli sportelli sono comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano.
7. Per l’attività di informazione e formazione viene effettuata una verifica a campione delle iniziative realizzate; a tale scopo le associazioni inviano alla competente struttura della Giunta regionale il programma esecutivo dell’iniziativa, con indicazione del luogo e della data di realizzazione.
8. Qualora, durante la verifica dell’attività, vengano riscontrate irregolarità, la competente struttura della Giunta regionale provvede a comunicarle formalmente all’associazione, che è tenuta a eliminarle entro trenta giorni. Qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell’articolo 24.(12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 9.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.